Art. 54. (Trasmissione degli atti al Comitato per le pensioni) L'ufficio del personale, dopo aver ottenuto il parere delle autorita' sanitarie e quello del Consiglio di Amministrazione, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico legali e quelle altre circostanze che possono fare ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo.