Art. 54.
        (Trasmissione degli atti al Comitato per le pensioni)

  L'ufficio  del  personale,  dopo  aver  ottenuto  il  parere  delle
autorita'  sanitarie  e  quello  del  Consiglio  di  Amministrazione,
trasmette  tutti  gli  atti  al Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie,  con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi
di  fatto,  i  pareri  amministrativi  e medico legali e quelle altre
circostanze  che  possono  fare  ammettere o escludere la concessione
dell'equo indennizzo.