Art. 56. (Aggravamento sopravvenuto della menomazione) Entro cinque anni dalla data della comunicazione del decreto previsto dall'art. 49 l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, puo' provvedere, su richiesta dell'impiegato, e per una sola volta alla revisione dell'indennizzo gia' concesso. In tale ipotesi l'impiegato sara' sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.