Art. 56.
            (Aggravamento sopravvenuto della menomazione)

  Entro  cinque  anni  dalla  data  della  comunicazione  del decreto
previsto  dall'art.  49  l'Amministrazione,  nel caso di aggravamento
della  menomazione  della  integrita'  fisica  per la quale sia stato
concesso   un   equo   indennizzo,   puo'  provvedere,  su  richiesta
dell'impiegato,  e  per una sola volta alla revisione dell'indennizzo
gia' concesso.
  In  tale  ipotesi  l'impiegato  sara'  sottoposto agli accertamenti
sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.