Art. 57.
           (Cumulo di menomazioni dell'integrita' fisica)

  Nel  caso  in  cui  l'impiegato riporti per causa di servizio altra
menomazione  dell'integrita'  fisica  si procede alla liquidazione di
nuovo  indennizzo,  se  la  menomazione  complessiva  dell'integrita'
fisica  che  ne  deriva  rientri  in  una delle categorie superiori a
quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
  Dal   nuovo   indennizzo   andra'  detratto  quanto  in  precedenza
liquidato.