Art. 59. (Annullamento del decreto di concessione) Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e' annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si baso' su falsi presupposti. L'annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Ministro.