Art. 59.
              (Annullamento del decreto di concessione)

  Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo e' annullato e
si  provvede  al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga
accertato che la concessione si baso' su falsi presupposti.
  L'annullamento   della  concessione  ed  il  recupero  delle  somme
liquidate sono disposti con decreto del Ministro.