Art. 6. 
(Adempimenti dei  concorrenti  durante  lo  svolgimento  delle  prove
                              scritte) 
 
  Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. 
  I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita',
su carta portante il timbro d'ufficio e la firma  d'un  membro  della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 
  I  candidati  non  possono  portare  carta  da  scrivere,   appunti
manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie.  Possono
consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione  dalla
commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme  previste  dal
regolamento  dell'Amministrazione  o  dal  bando   di   concorso,   i
dizionari, e  quelle  altre  pubblicazioni  che  siano  espressamente
consentite dal regolamento, dal bando di concorso o da  deliberazione
motivata della commissione esaminatrice. 
  Il  concorrente  che  contravviene  alle  disposizioni  dei   commi
precedenti o che comunque abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo
svolgimento di un tema, e' escluso dal concorso. 
  La commissione esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di  adottare
i provvedimenti necessari. A tale scopo, due  almeno  dei  rispettivi
membri devono trovarsi nella sala degli esami.