Art. 60. (Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata) Nel caso in cui l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.