Art. 60.
        (Cumulo tra equo indennizzo e pensione privilegiata)

  Nel  caso  in  cui  l'impiegato al quale sia stato liquidato l'equo
indennizzo   ottenga   successivamente,   per  la  stessa  causa,  il
collocamento   a   riposo   con   pensione   privilegiata,  la  meta'
dell'ammontare  dell'indennizzo  liquidato  sara' recuperata mediante
trattenute  mensili  sulla  pensione,  di  importo  pari ad un decimo
dell'ammontare di questa.