Art. 61.
            (Organi competenti ad infliggere le sanzioni)

  Le  sanzioni  pecuniarie a carico del personale ausiliario previste
dall'art.  134  del  testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  sono  inflitte, previa
contestazione  verbale  dello  addebito, con determinazione scritta e
motivata dal capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende.
  I  provvedimenti coi quali vengono inflitte sanzioni pecuniarie, se
adottati   da  superiore  diverso  da  quello  competente,  ai  sensi
dell'art.  52  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, ad esprimere il giudizio
complessivo  sull'impiegato,  debbono  essere comunicati al superiore
che  deve  esprimere  il giudizio, ai fini delle valutazioni previste
dall'art.  46  del testo unico citato. Nella motivazione del rapporto
informativo  e del giudizio complessivo le dette sanzioni non debbono
formare oggetto di espressa menzione.