Art. 65. (Determinazione dei coefficienti di scrutinio) Ai fini della valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti su un apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna categoria. Il coefficiente e' assegnato ad ogni impiegato per ciascuna categoria di titoli a maggioranza degli intervenuti; il coefficiente complessivo e' dato dalla somma dei coefficienti. La comparazione fra i vari scrutinati e' fatta sulla base dei coefficienti complessivi riportati da ciascun impiegato. Il verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione deve indicare, tra l'altro, i motivi in base ai quali determinati titoli risultanti dal fascicolo personale e dalla scheda personale siano stati esclusi dalla valutazione. Le schede personali ed i quaderni debbono essere allegati al verbale.