Art. 65.
           (Determinazione dei coefficienti di scrutinio)

  Ai  fini  della valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi
debbono essere trascritti su un apposito quaderno dal quale risultino
le varie categorie di titoli ed i coefficienti assegnati per ciascuna
categoria.  Il  coefficiente  e'  assegnato  ad  ogni  impiegato  per
ciascuna  categoria  di  titoli  a  maggioranza degli intervenuti; il
coefficiente  complessivo  e'  dato  dalla somma dei coefficienti. La
comparazione   fra   i  vari  scrutinati  e'  fatta  sulla  base  dei
coefficienti complessivi riportati da ciascun impiegato.
  Il  verbale  della  seduta  del  Consiglio  d'amministrazione  deve
indicare,  tra  l'altro, i motivi in base ai quali determinati titoli
risultanti  dal  fascicolo  personale  e dalla scheda personale siano
stati esclusi dalla valutazione.
  Le  schede  personali  ed  i  quaderni  debbono  essere allegati al
verbale.