Art. 69.
                   (Formazione della graduatoria)

  Esaurite    le    operazioni    di   comparazione,   il   Consiglio
d'amministrazione  forma  la graduatoria dei promovibili, nell'ordine
risultante dal coefficiente numerico complessivo attribuito a ciascun
impiegato.  A  parita'  di  merito  ha  la precedenza l'impiegato con
maggiore  anzianita' nella qualifica rivestita ed a parita' di questa
l'impiegato con maggiore anzianita' di carriera.