Art. 69. (Formazione della graduatoria) Esaurite le operazioni di comparazione, il Consiglio d'amministrazione forma la graduatoria dei promovibili, nell'ordine risultante dal coefficiente numerico complessivo attribuito a ciascun impiegato. A parita' di merito ha la precedenza l'impiegato con maggiore anzianita' nella qualifica rivestita ed a parita' di questa l'impiegato con maggiore anzianita' di carriera.