Art. 71. 
                 (Applicazione a diversi servizi dei 
consiglieri di I, II e III classe) 
 
  Il  periodo  di  permanenza  in  ciascun  settore   di   attivita',
valutabile, ai sensi dell'art. 159  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la
promozione a direttore di sezione non deve  essere  inferiore  ad  un
anno per ciascun settore di attivita'. 
  Il consigliere di I, II e III classe dopo due anni di permanenza in
un medesimo settore di attivita' puo' chiedere d'essere  avvicendato;
qualora,  al  momento  del  compimento   dell'anzianita'   prescritta
dall'art. 164 del testo unico approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione al  concorso
per merito distinto  o  agli  esami  di  idoneita'  non  sussista  il
requisito della permanenza in tre diversi settori d'attivita' perche'
non v'e' stata possibilita' di avvicendamento, il capo del  personale
inserisce nel fascicolo personale dell'impiegato la dichiarazione che
questi puo' essere ammesso al concorso per  merito  distinto  o  agli
esami di idoneita' anche in difetto del detto requisito, indicando il
motivo della predetta impossibilita'.