Art. 71. (Applicazione a diversi servizi dei consiglieri di I, II e III classe) Il periodo di permanenza in ciascun settore di attivita', valutabile, ai sensi dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a direttore di sezione non deve essere inferiore ad un anno per ciascun settore di attivita'. Il consigliere di I, II e III classe dopo due anni di permanenza in un medesimo settore di attivita' puo' chiedere d'essere avvicendato; qualora, al momento del compimento dell'anzianita' prescritta dall'art. 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneita' non sussista il requisito della permanenza in tre diversi settori d'attivita' perche' non v'e' stata possibilita' di avvicendamento, il capo del personale inserisce nel fascicolo personale dell'impiegato la dichiarazione che questi puo' essere ammesso al concorso per merito distinto o agli esami di idoneita' anche in difetto del detto requisito, indicando il motivo della predetta impossibilita'.