Art. 73. 
(Commissione giudicatrice del  concorso  speciale  per  direttore  di
                             divisione) 
 
  La Commissione giudicatrice del concorso speciale per esami per  la
promozione a direttore di divisione, previsto dall'art. 166 del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' presieduta da un magistrato  amministrativo  o
ordinario con qualifica di presidente di  sezione  del  Consiglio  di
Stato o corrispondente, ed e' composta di altri quattro  membri,  dei
quali uno professore ordinario di universita' in  una  delle  materie
sulle quali vertono le prove di esami, un magistrato amministrativo o
ordinario con qualifica di consigliere di Stato o  corrispondente,  e
due scelti tra gli  impiegati  dell'Amministrazione  interessata  con
qualifica non inferiore ad ispettore generale. 
  Le funzioni di segretario sono disimpegnate  da  un  impiegato  con
qualifica non inferiore a direttore di divisione. 
  Le prove scritte previste dal primo  comma  dell'articolo  167  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, sono costituite da una prova  pratica  e  da  una
prova teorica. 
  La prova pratica consiste nella soluzione di questioni connesse con
l'attivita' dell'Amministrazione cui appartiene l'impiegato. 
  La prova teorica consiste nello svolgimento di un tema teorico  che
verte su materie o discipline attinenti all'attivita' ed  ai  servizi
ai quali attende l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. 
  Il colloquio previsto dal primo comma dell'art. 167, ai quali  sono
ammessi i candidati i quali abbiano riportato non meno di otto decimi
in ciascuna delle prove  scritte,  costituisce  la  prova  orale  del
concorso speciale e verte sulle materie  che  hanno  formato  oggetto
delle prove scritte. 
  La prova orale non si intende superata se il candidato non  ottenga
almeno la votazione di otto decimi. 
  Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati nelle due prove  scritte,  del  voto  riportato  nella
prova  orale  e  del  coefficiente  numerico  di  valutazione   della
personalita' e della  preparazione  professionale  dell'impiegato  ai
sensi del sesto comma dell'art. 167 del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  Tale coefficiente non puo' superare i cinque decimi.