Art. 73. (Commissione giudicatrice del concorso speciale per direttore di divisione) La Commissione giudicatrice del concorso speciale per esami per la promozione a direttore di divisione, previsto dall'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, ed e' composta di altri quattro membri, dei quali uno professore ordinario di universita' in una delle materie sulle quali vertono le prove di esami, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente, e due scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione interessata con qualifica non inferiore ad ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le prove scritte previste dal primo comma dell'articolo 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono costituite da una prova pratica e da una prova teorica. La prova pratica consiste nella soluzione di questioni connesse con l'attivita' dell'Amministrazione cui appartiene l'impiegato. La prova teorica consiste nello svolgimento di un tema teorico che verte su materie o discipline attinenti all'attivita' ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il colloquio previsto dal primo comma dell'art. 167, ai quali sono ammessi i candidati i quali abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte, costituisce la prova orale del concorso speciale e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del coefficiente numerico di valutazione della personalita' e della preparazione professionale dell'impiegato ai sensi del sesto comma dell'art. 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale coefficiente non puo' superare i cinque decimi.