Art. 74. 
(Colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo per  la
                promozione a direttore di divisione) 
 
  Nello scrutinio di promozione per merito comparativo a direttore di
divisione, il colloquio integrativo, previsto dall'art. 167 del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio  1957,  n.  3,  si   svolge   in   presenza   del   Consiglio
d'amministrazione  o  davanti  ad  una  sottocommissione  da   questo
costituita quando si avvalga della facolta'  prevista  dall'art.  167
del testo unico predetto. 
  Il  colloquio  verte  su  questioni  teorico-pratiche   concernenti
l'attivita' dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene o  presta
servizio ed  e'  inteso  ad  accertare  la  conoscenza  dei  problemi
fondamentali dell'Amministrazione stessa, l'attitudine alla soluzione
di  quesiti,  le  doti  organizzative  e  direttive,   la   capacita'
d'impostare, analizzare ed esporre i diversi profili d'una  questione
in relazione alle finalita' pratiche da conseguire e con  particolare
riferimento ai servizi prestati. 
  Il  colloquio  deve   precedere   le   operazioni   del   Consiglio
d'amministrazione    previste    dall'art.    65.    Il     Consiglio
d'amministrazione, o la sottocommissione, esprime il proprio giudizio
sull'esito  del  colloquio,  assegnando  un   coefficiente   numerico
graduabile fino alla misura massima del  coefficiente  stabilito  per
l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire. 
  Il punto conseguito nel colloquio costituisce titolo autonomo ed e'
assunto integralmente quale  elemento  costitutivo  del  coefficiente
complessivo assegnato allo impiegato dal Consiglio di amministrazione
in sede di valutazione comparativa.