Art. 74. (Colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione) Nello scrutinio di promozione per merito comparativo a direttore di divisione, il colloquio integrativo, previsto dall'art. 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si svolge in presenza del Consiglio d'amministrazione o davanti ad una sottocommissione da questo costituita quando si avvalga della facolta' prevista dall'art. 167 del testo unico predetto. Il colloquio verte su questioni teorico-pratiche concernenti l'attivita' dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene o presta servizio ed e' inteso ad accertare la conoscenza dei problemi fondamentali dell'Amministrazione stessa, l'attitudine alla soluzione di quesiti, le doti organizzative e direttive, la capacita' d'impostare, analizzare ed esporre i diversi profili d'una questione in relazione alle finalita' pratiche da conseguire e con particolare riferimento ai servizi prestati. Il colloquio deve precedere le operazioni del Consiglio d'amministrazione previste dall'art. 65. Il Consiglio d'amministrazione, o la sottocommissione, esprime il proprio giudizio sull'esito del colloquio, assegnando un coefficiente numerico graduabile fino alla misura massima del coefficiente stabilito per l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire. Il punto conseguito nel colloquio costituisce titolo autonomo ed e' assunto integralmente quale elemento costitutivo del coefficiente complessivo assegnato allo impiegato dal Consiglio di amministrazione in sede di valutazione comparativa.