Art. 10. 
 
  L'onere di un miliardo di lire relativo al conferimento di  cui  al
precedente art. 2, primo comma, sara'  fronteggiato  a  carico  dello
stanziamento del capitolo n. 517  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 31 luglio 1957 
 
                               GRONCHI 
 
                                         ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - 
                                                        GAVA - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA