Art. 10. L'onere di un miliardo di lire relativo al conferimento di cui al precedente art. 2, primo comma, sara' fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 517 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - GAVA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA