Art. 3.

  L'Istituto trarra' gli ulteriori mezzi necessari per la concessione
del credito dalle stesse fonti e con le stesse modalita' previste per
gli  Istituti  regionali  per  il  finanziamento alle medie e piccole
industrie dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.
  Al pari dei predetti Istituti regionali, l'istituto potra' compiere
con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle
medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle
lettere a), b) e c) dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.