Art. 3. L'Istituto trarra' gli ulteriori mezzi necessari per la concessione del credito dalle stesse fonti e con le stesse modalita' previste per gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie dalla legge 22 giugno 1950, n. 445. Al pari dei predetti Istituti regionali, l'istituto potra' compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.