Art. 4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potra' compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate dagli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.