Art. 4.

  Per  il  raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potra' compiere,
nei  confronti  delle  imprese industriali operanti nella sua zona di
competenza  territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate
dagli  Istituti  regionali  per il finanziamento alle medie e piccole
industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.