Art. 2.

  E'  istituito,  ai  sensi  degli  articoli 63, secondo comma e 100,
secondo   comma,   del  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione
superiore,  approvato  con  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un
posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della lingua
e  letteratura  araba, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta',
di  cui  al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto
testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.