Art. 2. E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della lingua e letteratura araba, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta', di cui al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.