Art. 3. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 1957 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 127. - RELLEVA