Art. 3.

  Qualora  la  convenzione  non  sia  rinnovata alla scadenza, oppure
vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il
posto di cui al precedente articolo, verra' senz'altro soppresso, con
l'obbligo   per   l'Ente   sovventore  di  corrispondere  l'eventuale
trattamento  economico  di  cessazione che possa spettare al titolare
del posto stesso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 6 giugno 1957

                               GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1957
  Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 127. - RELLEVA