Repertorio n. 85 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba presso la Facolta' di lettere. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno ventuno del mese di settembre in Palermo nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana via Sgarlata. Innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge: Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi n. 29, impiegato; dott. Guido Corvaia, domiciliato in Palermo, via Orazio Antinori, 63; sono comparsi personalmente i signori: on.le dott. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con leggi regionali dell'11 luglio 1952, n. 24 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 12 luglio 1952, n. 39) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 39 del 23 giugno 1956); prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 10 luglio 1956. Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, nello ordinamento didattico per la Facolta' di lettere comprende fra gli insegnamenti complementari quello di lingua e letteratura araba e che tale materia riveste rilevante importanza per l'incremento e lo sviluppo delle relazioni culturali con il mondo arabo, per cui si e' affermata la necessita' di destinare alla medesima un posto di professore di ruolo; b) che la Regione siciliana si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che con leggi regionali dell'11 luglio 1952, n. 24 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 12 luglio 1952, n. 39) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 23 giugno, n. 39) l'Assessore per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Universita' degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba presso la Facolta' di lettere, con decorrenza dall'anno accademico 1956-57 e che, per gli scopi predetti e' autorizzata la spesa annua necessaria; d) che il Consiglio della Facolta' di lettere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Palermo hanno accettato col piu' vivo gradimento l'offerta dell'istituzione del nuovo pesto di ruolo; Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di lettere dell'Universita' degli studi di Palermo, sara' istituito ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba.