Art. 4. L'Universita' degli studi di Palermo, in esecuzione dell'impegno preso dall'Assessorato della Regione siciliana (articoli 2 e 3 della presente convenzione), si impegna a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare di lingua e letteratura araba che verra' assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.