(Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 5)
                               Art. 5. 

 
  Qualora, in seguito a  variazioni  del  trattamento  economico  dei
professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art.  2
risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Palermo e'  tenuta
a versare allo Stato, ai  sensi  del  precedente  art.  4  di  questa
convenzione, l'Assessore per la  pubblica  istruzione  della  Regione
siciliana versera' annualmente all'Universita' degli studi  la  somma
occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo  restando  che
la inadempienza a tale obbligo comportera'  senz'altro  la  decadenza
della convenzione ed il  posto  di  ruolo  di  cui  si  tratta  sara'
soppresso, ed il relativo titolare cessera' dal servizio.