Art. 5. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Palermo e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 4 di questa convenzione, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana versera' annualmente all'Universita' degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di ruolo di cui si tratta sara' soppresso, ed il relativo titolare cessera' dal servizio.