(Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 6)
                               Art. 6. 

 
  Qualora la convenzione non  sia  rinnovata  alla  scadenza,  ovvero
vengono meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il
posto  di  cui  trattasi  restera'  senz'altro   soppresso   con   la
conseguente cessazione dal servizio del titolare. 
  Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le  cause
che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego,  l'Assessore
per la pubblica istruzione  della  Regione  siciliana  si  impegna  a
versare allo Stato l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione
dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.