Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare allo Stato l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.