(Convenzione istituzione professore insegnamento della lingua e letteratura araba- art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
  La  presente  convenzione  avra'  la  durata  di  anni  venti   con
decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di
ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore  periodo
di anni dieci ove non sia denunciata da una  delle  parti  contraenti
almeno un anno prima della scadenza.