Art. 12.
            (Sospensione dei magazzinieri dalla gestione)

  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione  sospendere  dal servizio il
magazziniere  denunziato  per  uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6,
lettere a), b), c) e d).
  La  riammissione  in  servizio  non  da'  diritto  ad  indennizzo o
risarcimento ed ha luogo con le modalita' previste dal regolamento.
  Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di
condanna  che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la
sospensione e' obbligatoria.