Art. 13.
                     (Decadenza dalla gestione)

  Il magazziniere decade dalla gestione:
    a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione
previsti dall'art. 6;
    b)   quando  ricorra  nei  di  lui  confronti  uno  dei  casi  di
incompatibilita'  previsti  dall'art.  7  e  non provveda a rimuovere
l'incompatibilita' nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;
    c)  quando  non  abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei
falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
    d)  quando  abbia  riportato  condanna  che  importi interdizione
temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.