Art. 13. (Decadenza dalla gestione) Il magazziniere decade dalla gestione: a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6; b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilita' nei termini assegnatigli dall'Amministrazione; c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento; d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.