Art. 14.
                    (Disdetta, revoca e rinunzia)

  L'Amministrazione   puo'  procedere  alla  disdetta  del  contratto
d'appalto   ovvero   alla   revoca  della  reggenza  provvisoria  del
magazzino, quando il magazziniere:
    1)  non  risiede  nella  sede  del magazzino senza autorizzazione
dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o
    ne    affidi    la    gestione    a   persona   non   autorizzata
    dall'Amministrazione;
2) siasi fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per
motivi  di  famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di
tempo  che  ecceda,  complessivamente  due  anni  durante la medesima
gestione contrattuale;
    3)   non   gestisca   il   magazzino  secondo  le  norme  emanate
dall'Amministrazione  o  contenute  nel  capitolo di oneri, ovvero si
opponga     alle     ispezioni    o    verifiche    dei    funzionari
dell'Amministrazione o della Guardia di finanza;
    4)  effettui  riscossioni  o  versamenti irregolarmente o in modo
diverso   dal   prescritto,  indipendentemente  dall'eventuale  danno
provocato all'Amministrazione;
    5)  sia  riconosciuto  responsabile di deficienza nella dotazione
affidatagli    o    nell'importo    delle   riscossioni   effettuate,
indipendentemente   dall'obbligo   di  pareggiare  immediatamente  la
deficienza  stessa,  ovvero  non  provveda  nel  casi  prescritti,  a
reintegrare la cauzione nel termine stabilito.
  Il   magazziniere   puo'  procedere  alla  disdetta  del  contratto
d'appalto ovvero alla rinunzia della reggenza quando:
    a)  non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso
di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione;
    b)  per  gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per
sopravvenuta invalidita' fisica permanente.
  L'Amministrazione   ed   il  magazziniere  possono  procedere  alla
disdetta  del  contratto  di appalto o rispettivamente alla revoca ed
alla   rinuncia   della   reggenza,   in  caso  di  variazione  della
circoscrizione  del  magazzino che comporti diminuzione nel movimento
dei generi superiore al venti per cento.
  In  tutti  i  casi  sopraindicati  l'Amministrazione puo' procedere
all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso
di   cui   alla   lettera   a)   l'Amministrazione  dovra'  procedere
all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto
dello ammontare della cauzione stessa.
  Nessun  indennizzo  spetta  al  magazziniere  in  caso  di disdetta
dell'appalto o di revoca della reggenza.
  Il   regolamento   stabilisce  le  modalita'  e  la  procedura  per
l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.