Art. 14. (Disdetta, revoca e rinunzia) L'Amministrazione puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla revoca della reggenza provvisoria del magazzino, quando il magazziniere: 1) non risiede nella sede del magazzino senza autorizzazione dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o ne affidi la gestione a persona non autorizzata dall'Amministrazione; 2) siasi fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per motivi di famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di tempo che ecceda, complessivamente due anni durante la medesima gestione contrattuale; 3) non gestisca il magazzino secondo le norme emanate dall'Amministrazione o contenute nel capitolo di oneri, ovvero si opponga alle ispezioni o verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza; 4) effettui riscossioni o versamenti irregolarmente o in modo diverso dal prescritto, indipendentemente dall'eventuale danno provocato all'Amministrazione; 5) sia riconosciuto responsabile di deficienza nella dotazione affidatagli o nell'importo delle riscossioni effettuate, indipendentemente dall'obbligo di pareggiare immediatamente la deficienza stessa, ovvero non provveda nel casi prescritti, a reintegrare la cauzione nel termine stabilito. Il magazziniere puo' procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla rinunzia della reggenza quando: a) non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione; b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per sopravvenuta invalidita' fisica permanente. L'Amministrazione ed il magazziniere possono procedere alla disdetta del contratto di appalto o rispettivamente alla revoca ed alla rinuncia della reggenza, in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento. In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione puo' procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso di cui alla lettera a) l'Amministrazione dovra' procedere all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto dello ammontare della cauzione stessa. Nessun indennizzo spetta al magazziniere in caso di disdetta dell'appalto o di revoca della reggenza. Il regolamento stabilisce le modalita' e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.