Art. 19.
          (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione)

  Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
    a) rivendite di Stato;
    b) rivendite ordinarie;
    c) rivendite speciali.
  Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione.
  Le  seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata
non superiore ad un novennio.
  Le  rivendite  speciali  sono  anch'esse  affidate,  in  genere,  a
privati, a trattativa privata.