Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione) Le rivendite di generi di monopolio si distinguono: a) rivendite di Stato; b) rivendite ordinarie; c) rivendite speciali. Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione. Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio. Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata.