Art. 20.
               (Istituzione delle rivendite di Stato)

  Le    rivendite   di   Stato   possono   essere   istituite   dalla
Amministrazione  quando,  per  speciali  condizioni  di ambiente o di
servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita
al pubblico dei generi di monopolio.
  Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito.
  Vi    e'    preposto    un    gestore,    appartenente   ai   ruoli
dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e
valori affidatigli.
  Le  norme  relative  alla  eventuale  vendita,  di  generi  non  di
monopolio sono stabilite dal regolamento.