Art. 20. (Istituzione delle rivendite di Stato) Le rivendite di Stato possono essere istituite dalla Amministrazione quando, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio. Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito. Vi e' preposto un gestore, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e valori affidatigli. Le norme relative alla eventuale vendita, di generi non di monopolio sono stabilite dal regolamento.