Art. 21. 
               (Istituzione delle rivendite ordinarie) 
 
  Le   rivendite   ordinarie   sono   istituite   dove    e    quando
l'Amministrazione lo ritenga utile ed  opportuno  nell'interesse  del
servizio. 
  Nei Comuni con popolazione non  superiore  ai  30.000  abitanti  le
rivendite  ordinarie  di  nuova   istituzione   sono   assegnate   in
esperimento mediante concorso  riservato  agli  invalidi  di  guerra,
vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai  decorati  al
valor militare. 
  Negli altri Comuni e  nei  capoluoghi  di  provincia  le  rivendite
ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica. 
  La  rivendita  e'  aggiudicata  al  concorrente  che,  osservati  i
requisiti posti  nell'avviso  di  asta,  offra  il  sopracanone  piu'
elevato. 
  L'esperimento di cui ai precedenti commi  dura  un  triennio,  allo
scadere del quale  la  rivendita,  se  non  e'  stata  soppressa,  e'
classificata  ai  sensi  dell'art.  25  e  puo'  essere  appaltata  a
trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.