Art. 22.
               (Istituzione delle rivendite speciali)

  Le  rivendite  speciali  sono  istituite per soddisfare particolari
esigenze  del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando,
a  giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere
alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un
patentino.