Art. 23.
         (Patentino per la vendita dei generi di monopolio)

  Salvo  quanto  previsto  per  le  rivendite  ordinarie  e speciali,
l'Amministrazione  puo' consentire la vendita dei generi di monopolio
nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci
cooperativi.
  L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino.
  La  rivendita  ordinaria  piu'  vicina al locale cui e' concesso il
patentino   rifornisce   quest'ultimo   dei   generi,  salvo  diversa
determinazione dell'Amministrazione.