Art. 23. (Patentino per la vendita dei generi di monopolio) Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione puo' consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria piu' vicina al locale cui e' concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.