Art. 24.
   (Acquisto e vendita dei generi di monopolio - Aggi e indennita)

  I generi di monopolio devono essere pagati dai rivenditori all'atto
dell'acquisto,  con  le  modalita' prescritte dall'Amministrazione, e
sono  venduti  al  pubblico  ai  prezzi  stabiliti  dalla  tariffa di
vendita.
  I  rivenditori sono retribuiti ad aggio, la cui misura e' stabilita
con  decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro
per  il  tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli
di Stato.
  I rivenditori hanno diritto, oltre all'aggio, ad una indennita' per
il trasporto dei sali nella misura stabilita con decreto del Ministro
per le finanze.
  Gli aggi e le indennita' per il trasporto dei sali sono corrisposti
all'atto del prelevamento dei generi.