Art. 25.
   (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito)

  Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito
  prodotto   nell'ultimo   esercizio   finanziario,   nelle  seguenti
    categorie:  1ª categoria: rivendite con reddito di lire 400.000 e
    superiore;
    2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a lire 400.000.
  Il  reddito  i  costituito  soltanto  dagli aggi sui tabacchi e sui
prodotti derivati dal tabacco.
  Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta
del  Ministro  per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro,
sentito  il  Consiglio  del  Ministri,  puo'  essere variato entro il
limite  del  venti  per  cento  in  piu' o in meno il reddito di lire
400.000.
  Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad
asta  pubblica.  L'appalto  non  puo'  avere durata superiore ai nove
anni;   alla  scadenza  l'Amministrazione  puo'  rinnovarlo  mediante
trattativa privata.
  Le  rivendite  di  2ª  categoria  vacanti del titolare sono date in
gestione  a  seguito  di  concorso riservato agli invalidi di guerra,
vedove  di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor
militare,  ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la
vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.
  La  gestione  non  puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla
scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio.
  Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta
e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le
categorie di persone cui il concorso medesimo e' riservato.