Art. 26. (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori) Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 400.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da L. 400.001 a L. 500.000 il 15 % da " 500.001 a " 1.000.000 " 19 % da " 1.000.001 a " 2.000.000 " 23 % da " 2.000.001 a " 3.000.000 " 27 % oltre " 3.000.000 il 30 % Il canone minimo e' stabilito in lire 1000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere modificata la scala graduale dei canoni suindicata, nel limite del venti per cento in piu' o in meno.