Art. 26.
            (Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori)

  Le  rivendite  ordinarie  e speciali sono tenute al pagamento di un
canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il
reddito abbia superato le lire 400.000.
  Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura:
    sulla parte di reddito:
      da L. 400.001 a L. 500.000 il 15 %
      da " 500.001 a " 1.000.000 " 19 %
      da " 1.000.001 a " 2.000.000 " 23 %
      da " 2.000.001 a " 3.000.000 " 27 %
      oltre " 3.000.000 il 30 %
  Il canone minimo e' stabilito in lire 1000 annue.
  Le  rivendite  ordinarie  e speciali tenute al pagamento del canone
debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo.
  Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta
del  Ministro  per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro,
sentito  il  Consiglio  dei Ministri, puo' essere modificata la scala
graduale  dei  canoni  suindicata,  nel limite del venti per cento in
piu' o in meno.