Art. 28.
           (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti)

  Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari,
i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
  L'Amministrazione  puo'  consentire  la presenza nella rivendita di
persona  di  famiglia  del  rivenditore,  autorizzata a coadiuvarlo e
sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
  In  caso  di  vacanza  della  rivendita,  al  coadiutore  che abbia
compiuto  almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo'
essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
  Oltre  al  coadiutore  puo'  essere  consentita  nella rivendita la
presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita.
  In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i
grandi  invalidi  di  guerra  e  i  ciechi  civili che possono essere
sostituiti in via permanente dal coadiutore.
  Al  coadiutore  ed  agli  assistenti  sono  estese  le disposizioni
dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).