Art. 29.
                (Gerenza provvisoria della rivendite)

  In  caso  di  vacanza  della  rivendita  e fino alla sua definitiva
sistemazione,   la   gerenza  provvisoria  puo'  essere  affidata  al
rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore
o,   in   mancanza,   ad   altra  persona  in  possesso,  a  giudizio
dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.