Art. 30.

            (Appalto a trattativa privata delle rivendite
            ordinarie vacanti di particolare importanza).

  Salvo   il  disposto  degli  articoli  25  e  28,  e'  in  facolta'
dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento
di  un  congruo  sopracanone  annuo  per  la  durata dell'appalto, le
rivendite  ordinarie  vacanti che effettuino un prelevamento annuo di
tabacchi  non  inferiore  a  lire 25 milioni e siano ubicate in vie o
localita'  che,  a  giudizio  dell'Amministrazione,  si  rivelino  di
eccezionale utilita' per lo svolgimento del servizio.