Art. 31.
                     (Cessione delle rivendite)

  Le  rivendite  ordinarie  e speciali non possono a qualsiasi titolo
essere cedute.
  Quando  si  verifichi  cessione dell'azienda di cui la rivendita fa
parte  e  del  locale  ov'essa  e'  ubicata,  l'Amministrazione  puo'
consentire che il rivenditore rinunzi alla gestione ed il cessionario
consegna   l'assegnazione   della  rivendita  a  trattativa  privata,
obbligandosi  a  corrispondere per una sola volta all'Amministrazione
un sopracanone di cessione.