Art. 32.
                             (Cauzione)

  I  titolari delle rivendite ordinarie di 1ยช categoria sono tenuti a
prestare  una  cauzione,  a  garanzia  degli obblighi derivanti dalla
gestione,  ragguagliata  al terzo del canone e sopracanone risultanti
all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, con un minimo di
lire 5000.