Art. 33.
                      (Orario delle rivendite)

  L'orario giornaliero delle rivendite e' determinato dal funzionario
preposto   all'Ispettorato   compartimentale,   sentito   il   parere
dell'Autorita' comunale.
  Le  rivendite  debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei
giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle
rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio
degli  obblighi  imposti  agli  esercenti  di  concedere al personale
dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.