Art. 34.
                    (Disdetta, revoca e rinunzia)

  L'Amministrazione   puo'  procedere  alla  disdetta  del  contratto
d'appalto  o  alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti
casi:
    1)  violazione  all'obbligo  della gestione personale o abbandono
del servizio;
    2)   mancata   ripresa  della  gestione  personale  dopo  che  il
rivenditore   abbia   usufruito   della   rappresentanza  autorizzata
dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;
    3)    mancata    vigilanza    sull'operato   del   coadiutore   o
dell'assistente  quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei
reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;
    4)    opposizione    alle    verifiche   dei   funzionari   della
Amministrazione   o   della   Guardia   di  finanza;  occultamento  o
sottrazione  di  generi  di  monopolio  in  occasione delle verifiche
stesse,  quando  costituisca  danno  per la Amministrazione, anche se
commessi dal coadiutore o assistente;
    5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine
prescritto    dall'Amministrazione,   dopo   un   trasferimento   non
autorizzato, per il quale sia stata gia' applicata la pena pecuniaria
disciplinare;
    6) cessione non autorizzata della rivendita;
    7)  pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in
maniera  diversa  da  quella prescritta, quando ne sia derivato danno
all'Amministrazione.
    8)  acquisto  dei  generi  non  dall'organo  di distribuzione del
monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione
ovvero  trattisi  di  acquisto  o detenzione di generi provenienti da
furto;
    9)  violazione  abituale delle norme relative alla gestione ed al
funzionamento delle rivendite. L'abitualita' si realizza quando, dopo
tre  trasgressioni  della stessa indole commesse entro un biennio, il
rivenditore  ne  commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei
mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;
    10)  violazione persistente delle norme relative alla gestione ed
al  funzionamento  delle rivendite che si verifica allorquando, entro
un  biennio,  il  rivenditore  abbia  commesso quattro trasgressioni,
anche  di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata
una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2000.
  Il  rivenditore  puo'  procedere alla disdetta, dell'appalto o alla
rinunzia della gestione nei seguenti casi:
    a)  quando  per  ragioni  non  imputabili a sua colpa, il reddito
abbia  subito  una  contrazione del venti per cento rispetto a quello
conseguito all'inizio della gestione;
    b)  per  gravi  motivi  di  famiglia,  cambiamento  di residenza,
sopravvenuta, invalidita' fisica permanente, ovvero per aver compiuto
65 anni di eta'.
  In  tutti  i  casi  sopraindicati  l'Amministrazione puo' procedere
all'incameramento totale o parziale della cauzione.
  Nessun  indennizzo  compete  al  rivenditore  in  caso  di disdetta
dell'appalto ovvero di revoca della gestione.
  Le  norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie
gerenze delle rivendite.
  Il   regolamento   stabilisce  le  modalita'  e  la  procedura  per
l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.