Art. 35.
                   (Pene pecuniarie disciplinari)

  L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare
da  un  minimo  di  lire  1000  ad  un  massimo di lire 50.000 con le
modalita'  e  la  procedura  stabilite dal regolamento, per qualsiasi
irregolarita'   di   gestione,   ivi  comprese  quelle  previste  nel
precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali
da comportare la disdetta o la revoca della gestione.