Art. 37.

  I  magazzinieri  ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  possono  conseguire  la  diretta
assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che
rispettivamente gestiscono.
  I  coadiutori  di  magazzini  o rivendite, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei
mesi  dalla  data  medesima,  la diretta assegnazione dei magazzini e
rivendite   presso   cui  prestano  servizio,  nel  caso  di  vacanza
verificatasi entro lo stesso periodo.