Art. 4.
          (Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi)

  Le  sezioni  vendita  hanno  il  compito di prelevare i prodotti di
monopolio  di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di
venderli   ai   rivenditori   autorizzati.   Eccezionalmente  possono
rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita.
  Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito.
  Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa
contabilita'   ed   assolvono   tutti  gli  incarichi  loro  affidati
dall'Amministrazione.
  Ad  esse  e'  preposto  un  gestore,  scelto fra i funzionari della
carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli.
  Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui
all'ultimo comma dell'art. 3.