Art. 5.
         (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione)

  I  magazzini  hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio
di  regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo
importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
  I  magazzini  sono  gestiti  in appalto da privati che ricevono una
dotazione  a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella
misura e con le modalita' stabilite dal regolamento.
  L'appaltatore  e'  retribuito  con un corrispettivo commisurato, in
rapporto   percentuale,   all'importo   dei   generi   prelevati.  Il
corrispettivo puo' essere revisionato nel corso dell'appalto.
  Il regolamento stabilisce:
    1)  le  norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle
relative  alla  responsabilita'  del gestore, ai cali ammessi ed alle
eccedenze dei generi da prendere in carico;
    2)  le  modalita'  per la determinazione del corrispettivo dovuto
all'appaltatore  nonche'  le  condizioni  e  le  modalita' per la sua
revisione.