Art. 6.
    (Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita)

  Non puo' gestire un magazzino chi:
    1)   sia   minore   di   eta',  salvo  che  non  sia  autorizzato
all'esercizio di impresa commerciale;
    2) non abbia la cittadinanza italiana;
    3) sia inabilitato o interdetto;
    4)  sia  stato  dichiarato  fallito  fino  a  che  non ottenga la
cancellazione dal registro dei falliti;
    5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
    6) abbia riportato condanne:
      a)  per  offese alla persona del Presidente della Repubblica ed
alle Assemblee legislative;
      b)  per  delitto  punibile  con la reclusione non inferiore nel
minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di circostanze attenuanti,
sia  stata  inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per
cui  sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici;
      c)  per delitto contro il patrimonio, la moralita' pubblica, il
buon   costume,   la  fede  pubblica,  la  pubblica  Amministrazione,
l'industria  ed  il  commercio,  tanto  se previsto dal Codice penale
quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta
giorni  di  reclusione  ovvero  ad una multa commutabile, a norma del
Codice  penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno
che,  in  entrambi  i  casi, il condannato non goda della sospensione
condizionale della pena;
      d) per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta;
    7)  abbia  nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di
un magazzino;
    8)   abbia  definito  in  sede  amministrativa  procedimento  per
contrabbando  di  generi  di  monopolio  a suo carico. E' in facolta'
dell'Amministrazione  consentire  la  gestione quando siano trascorsi
almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato;
    9)  sia  stato  rimosso  dalla  qualita' di gestore, coadiutore o
commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni
inerenti  a  rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se
non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.