Art. 7.
 (Cause di incompatibilita' alla gestione dei magazzini di vendita)

  Non puo' gestire un magazzino chi:
    1)  presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo,
alle dipendenze altrui;
    2)  eserciti,  a  qualunque  titolo,  altro magazzino, rivendita,
banco  lotto,  ricevitoria  o collettoria postale, oppure conviva con
persona  esercente  altro  magazzino  o comunque addetta ad ufficio o
stabilimento  dei  Monopoli  di  Stato,  ovvero appartenente al Corpo
della guardia di finanza;
    3)  rivesta la qualita' di concessionario per la coltivazione del
tabacco,  sia  coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia
l'una o l'altra di dette qualita'.
  L'incompatibilita'    cessa   se,   entro   i   termini   stabiliti
dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.