Art. 7. (Cause di incompatibilita' alla gestione dei magazzini di vendita) Non puo' gestire un magazzino chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza; 3) rivesta la qualita' di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualita'. L'incompatibilita' cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.