Art. 8.
              (Appalto dei magazzini di vendita - Gara)

  I magazzini di nuova Istituzione e quelli vacanti vengono appaltati
mediante  gara  per pubblici incanti o licitazione privata. Alla gara
sono  sempre  ammessi  i  magazzinieri  in  servizio  che ne facciano
richiesta.
  L'appalto  ha  durata  non  superiore  ai  nove anni; alla scadenza
l'Amministrazione  puo'  rinnovarlo  mediante trattativa privata alle
condizioni da essa stabilite.
  E'  in  facolta' dell'Amministrazione appaltare non oltre un decimo
del  magazzini  che si rendono vacanti in ogni esercizio finanziario,
mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra
e  categorie  equiparate  per  legge,  nonche'  ai  decorati al valor
militare. Le modalita' per l'espletamento del concorso sono stabilite
dal regolamento.
  In  caso  di deserzione od infruttuosita' della gara o del concorso
previsti  dai  precedenti  commi, l'Amministrazione puo' appaltare il
magazzino a trattativa privata.