Art. 9.
                  (Gestione personale - Coadiutore)

  Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
  L'Amministrazione  puo' consentire la presenza nel magazzino di una
persona  di  famiglia  del  magazziniere, autorizzata a coadiuvarlo e
sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
  In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto
almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne
l'appalto    a   trattativa   privata   alle   condizioni   stabilite
dall'Amministrazione.
  L'appalto  deve  essere  preceduto da un periodo di prova di almeno
sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
  Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.