Art. 9. (Gestione personale - Coadiutore) Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere. L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di una persona di famiglia del magazziniere, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione. L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione. Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.