Art. 10.
                 (Stato di previsione del Ministero
                delle infrastrutture e dei trasporti
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno
finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti
previsti  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del
servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
   3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media
nell'anno  2005,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e'
stabilito  come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e  c)  del  comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera
b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
   4.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, e'
fissato in 150 unita'.
   5.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle
capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita'
previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento"
(funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
   6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
   7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici,
terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed
infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per
l'anno  finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
   8.  Ai  fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con
propri   decreti,   su   altre  unita'  previsionali  di  base  delle
amministrazioni  interessate,  le  disponibilita'  del  fondo per gli
interventi   per   Roma  capitale  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Fondo  per  Roma capitale" (investimenti) di
pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Infrastrutture stradali,
edilizia e regolazione dei lavori pubblici" dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   9.  Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  nell'ambitodelle  dotazioni di cui all'articolo 7 del
decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n. 250, le risorse di cui al
comma  4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come da
ultimo  determinate  dal  comma  207  dell'articolo  4 della legge 24
dicembre   2003,   n.   350,  assumono  una  autonoma  evidenziazione
contabile.