Art. 3.
(Stato di previsione del   Ministero  delle  attivita'  produttive  e
                       disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
   2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati con imputazione alle
unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e
"Rimborso  di  anticipazioni  e riscossione di crediti" di pertinenza
del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione
dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza
e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fonda  investimenti  -  incentivi  alle  imprese"  (investimenti) di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Imprese" dello stato di
previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, in connessione
al  rimborso  dei  mutuiconcessi  a  carico  del  Fondo  rotativo per
l'innovazione tecnologica.
   3.  Per  l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per l'anno finanziario 2005.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno
finanziario  2005  delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con
propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del
Ministero  delle  attivita'  produttive  per l'anno finanziario 2005,
delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
   6.  Le  somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 410,
convertito  dalla legge 1.0 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di
previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno
finanziario  2005,  in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239,
concernente  riordino  del  settore  energetico,  nonche'  delega  al
Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di
energia.
 
             Note all'art. 3:
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
          5 marzo   1990,   n.  46  (Norme  per  la  sicurezza  degli
          impianti):
                 "Art.  8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
          tecnica).  -  1. Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
          30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   12 agosto   1982,   n.  597,  e'  destinato
          all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui all'art. 7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
                 2.   La   somma   di   cui  al  comma  1,  calcolata
          sull'ammontare  del contributo versato dall'INAIL nel corso
          dell'anno  precedente,  e'  iscritta  a carico del capitolo
          3030,  dello  stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.".
                 - Si riporta il titolo della legge 17 febbraio 1992,
          n.  166:  "Istituzione  e funzionamento del ruolo nazionale
          dei  periti  assicurativi per l'accertamento e la stima dei
          danni  ai  veicoli  a  motore  ed  ai natanti soggetti alla
          disciplina   della   legge   24 dicembre  1969,  n.  990.".
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n.
          48).
                 - Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
          legge   28 dicembre   1991,   n.  421  (Rifinanziamento  di
          interventi in campo economico):
                 "3.  Le  somme  impegnate  per  la  concessione  dei
          contributi  alle societa' consortili che realizzano mercati
          agroalimentari  all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, e successive modificazioni, e non liquidate,
          sono  riassegnate  per  le  stesse  finalita' allo stato di
          previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.".
                 - Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 9 della
          legge  9 gennaio  1991,  n.  10 (Norme per l'attuazione del
          Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia):
                 "5.  I  fondi  assegnati alle singole regioni e alle
          province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   sono
          improrogabilmente   impegnati  mediante  appositi  atti  di
          concessione  dei  contributi  entro centoventi giorni dalla
          ripartizione  dei  fondi.  I  fondi residui, per i quali le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano non
          hanno  fornito  la  documentazione  relativa  agli  atti di
          impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
          inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  sulla  base  delle percentuali di ripartizione
          gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.".
                 - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
          9 ottobre  1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
          1993,    n.    513    (Interventi    urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
                 "Art.1.  -  1. La Societa' di promozione industriale
          (SPI),  previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
          destinati  alle  iniziative rientranti nei programmi di cui
          all'art.  5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989,
          n.   120,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          15 maggio  1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
          i  fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
          decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 38, ed
          assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera  CIPI  del
          3 agosto   1993,  per  erogare  direttamente  contributi  e
          finanziamenti  anche  per  iniziative  nelle  aree  del Sud
          indicate  dal  citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          nonche'  per  assumere  partecipazioni  di  minoranza nelle
          iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
          intervento,  ferma  restando  la destinazione dei fondi per
          area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
          operativi  della  SPI,  da sottoporre per l'approvazione al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
          tipologia  ed il livello degli interventi proposti, in ogni
          caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
          6  del  richiamato  decreto-legge  1° aprile  1989, n. 120,
          nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
          che  si  renderanno  disponibili per lo scopo, ivi comprese
          quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
          riprogrammazione  di  interventi di cui alla legge 1° marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.".
                 - Si  riporta  il titolo della legge 23 agosto 2004,
          n. 239: "Riordino del settore energetico, nonche' delega al
          Governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni vigenti in
          materia  di  energia.  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          13 settembre 2004, n. 215).
             Note all'art. 4.
                 -  Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514,
          reca:  "Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la
          regione  Friuli-Venezia  Giulia  recanti delega di funzioni
          amministrative  alla  regione  in materia di collocamento e
          avviamento  al lavoro" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 ottobre 1996, n. 233).
             Note all'art. 6.
                 -  Si  riporta il titolo della direttiva 77/486/CEE:
          "Direttiva  77/486/CEE  del  Consiglio, del 25 luglio 1977,
          relativa   alla   formazione   scolastica   dei  figli  dei
          lavoratori  migranti"  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. L 199 del 6 agosto 1977, pag. 0032 - 0033).
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della legge
          6 febbraio   1985,   n.   15  (Disciplina  delle  spese  da
          effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):
                 "Art.  5. - Presso  sedi all'estero, da individuarsi
          con  decreto  del  Ministro degli affari esteri di concerto
          con  il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti
          valuta Tesoro.
                 A  detti  conti affluiscono le entrate consolari, le
          eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
          indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
          Stato realizzate all'estero.
                 Per  la gestione di detti fondi vengono aperti conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
                 Le  ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della  riscossione  che  hanno effettuato detti versamenti,
          quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
          rispettive contabilita'.
                 I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
                 A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
          all'estero    ed    in   attesa   dell'accreditamento   dei
          finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
          Direzione  generale  del Ministero degli affari esteri puo'
          autorizzare,    previa    comunicazione    al    competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze  e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso il
          Ministero    degli   affari   esteri,   le   rappresentanze
          diplomatiche  e  gli uffici consolari a prelevare somme dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse.
                 Ad   operazione   effettuata   viene   disposto   il
          versamento    all'entrata    del   controvalore   in   euro
          dell'importo   prelevato  seguendo  le  procedure  previste
          dall'art. 6 della presente leggi e dai decreti ministeriali
          6 agosto  2003  del Ministro dell'economia e delle finanze,
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 26 agosto
          2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          15 dicembre  2001,  n.  482. Dell'avvenuto versamento viene
          data  comunicazione,  a  cura  della  competente  Direzione
          generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
          del  tesoro  del  Ministero dell'economia e delle finanze e
          all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
          affari esteri.
                 La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
          Stato,   compatibilmente   con  le  disposizioni  valutarie
          locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.".
             Note all'art. 7.
                 Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge
          17 giugno  1996,  n. 321, recante "Disposizioni urgenti per
          le  attivita'  produttive",  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:
                 "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1. (omissis).
                 2.  Allo  scopo  di  integrare  le  finalita'  e gli
          obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
          aeronautica  e  spaziale  compatibile con la pianificazione
          strategica   pluriennale  dell'ASI,  il  Governo  assumera'
          provvedimenti  idonei  a  realizzare  una  migliore  e piu'
          efficiente   utilizzazione   delle   strutture  di  ricerca
          pubbliche  del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
          prorogato  fino  alla costituzione degli organi dell'ASI, e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
                 3.  La  parte  annuale  di risorse eventualmente non
          utilizzata  per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
          di  cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
          perseguimento  degli  obiettivi di cui alla legge 16 maggio
          1989,  n.  184,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e le
          modalita'  di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
          e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio".
             Note all'art. 8.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge
          12 dicembre  1969, n. 1001 recante "Istituzione nello stato
          di  previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
          capitolo  con  un  fondo  a disposizione per sopperire alle
          eventuali    deficienze   di   alcuni   capitoli   relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza":
                 "Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  capitolo con un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
          bilancio.
                 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con  decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
          Corte dei conti.
                 Per  l'anno  finanziario 1969 la dotazione del fondo
          e'  fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
             Capitolo 1446.... L. 400.000.000
                 "   1452.... " 300.000.000
                 "   1459.... " 500.000.000
                 "   1469.... " 300.000.000
                 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
          sono indicati nell'annessa tabella".
                 Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
          1978,   n.   468,  recante  "Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
                 "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
          e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
                 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                   1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                   2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
                 -  Si riportano i testi degli articoli 55 e 69 della
          legge  20 maggio  1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli
          enti  e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
          del clero cattolico in servizio nelle diocesi":
                 "Art.  55. - Il  patrimonio  degli  ex economati dei
          benefici  vacanti  e dei fondi di religione di cui all'art.
          18  della  legge  27 maggio  1929, n. 848, del Fondo per il
          culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
          Roma  e  delle  Aziende speciali di culto, denominate Fondo
          clero  veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
          gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
          Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
          dal   1°   gennaio   1987   in   patrimonio  unico  con  la
          denominazione di Fondo edifici di culto.
                 Il  Fondo  edifici  di  culto  succede  in  tutti  i
          rapporti  attivi  e passivi degli enti, aziende e patrimoni
          predetti".
                 "Art.   69. - I  patrimoni  della  Basilica  di  San
          Francesco  di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro
          nel  palazzo  ex  reale  di  Palermo  e della chiesa di San
          Gottardo  annessa  al  palazzo  ex  reale  di  Milano  sono
          trasferiti,  con  i  relativi  oneri,  al  Fondo edifici di
          culto".
             Note all'art. 10.
                 -  La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca "Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti  di  merci  su strada" (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200).
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 settembre 1994, n. 634:
                 "Art.  10. - 1.  L'utenza  del  servizio e' concessa
          dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
                   a) cauzione  a  garanzia  degli obblighi derivanti
          dalla  convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
          alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
                   b) canone  di  abbonamento  per ciascun anno della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
                   c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
          le  informazioni  ricevute nel trimestre precedente in base
          alle  tariffe  unitarie  in  vigore  o  in  base  al  costo
          stabilito  per la fornitura di informazioni con particolari
          stati di aggregazione.
                 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
                   a) quanto  alla  cauzione  in  un  importo  pari a
          quello  del  canone annuo di abbonamento in vigore all'atto
          della stipula della convenzione;
                   b) quanto al canone annuo di abbonamento:
                     b.1)  in  lire  1.500.000  per gli utenti di cui
          alla categoria A dell'art. 3;
                     b.2)  in  lire  2.500.000  per gli utenti di cui
          alla categoria B dell'art. 3;
                   c) quanto  al  costo  delle  singole  informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro  elaborazione  dati,  in  lire  cinquecento per ogni
          informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
          collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
          per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
          stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
          restando  il  contenuto  dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
          valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
          M.C.T.C.
                 3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
          2   vengono   revisionati   in  relazione  alla  variazione
          accertata  dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
          dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo.
                 4.  L'importo  dei canoni di cui al comma 2, lettera
          Ðb),  e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
          postale  intestato alla sezione della tesoreria provinciale
          dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
          della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
          trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
          civile.
                 5.  Il versamento degli oneri di cui alle lettere a)
          e b) del comma 2 deve essere effettuato:
                   a) la   prima   volta,   dopo   la  stipula  della
          convenzione  e  prima  dell'attivazione  del  collegamento.
          Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
          centro  elaborazione  dati  della  M.C.T.C.,  dei  relativi
          attestati di versamento;
                   b) per  ogni  anno  di  rinnovo della convenzione,
          entro  il  31 gennaio  dell'anno in corso, limitatamente al
          corrispettivo di cui alla lettera b).
                 6.  Il  versamento  dei  corrispettivi  di  cui alla
          lettera  c)  del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
          trimestrale  e per intero entro trenta giorni dalla data di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata   insoluta   a   tutti  gli  effetti.  Ciascuna
          comunicazione    riguarda    l'ammontare    relativo   alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente.
                 7.  In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
          solo  pagamento,  il servizio viene sospeso con diritto del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla  cauzione.  In  caso  di  ripristino  del servizio la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione  dei  pagamenti di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1.
                 8.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,  puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti
          di cui all'art. 3".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante "Disposizioni
          per   disciplinare   la  trasformazione  progressiva  dello
          strumento  militare  in professionale, a norma dell'art. 3,
          comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331":
                 "Art.  21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
          ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
          cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
                   a) ufficiali  di  complemento in servizio di prima
          nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
          della normativa vigente, o del congedo;
                   b) ufficiali  piloti  di  complemento reclutati ai
          sensi  dei  titoli  II e III della legge 19 maggio 1986, n.
          224;
                   c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
                   d) ufficiali delle forze di completamento.
                 2.  Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
          alle  lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative.
                 3.  Il  numero  massimo  delle  singole categorie di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
          fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
          processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
          professionale".
                 -  Si  riportano  i testi degli articoli 20 e 44 del
          testo  unico  di  cui  al regio decreto 2 febbraio 1928, n.
          263,   recante   "Approvazione   del   testo   unico  delle
          disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
          contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari":
                 "Art.   20   (art.  15,  legge  17 luglio  1910,  n.
          511). - Per   provvedere   alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli  riguardanti  le  spese  di  cui all'art. 11 ed ai
          bisogni  di  cui  all'art.  39  e' istituito nello stato di
          previsione  della spesa del Ministero della guerra un fondo
          a disposizione.
                 La   prelevazione  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione  nei  capitoli suddetti e' fatta per decreto del
          Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
                 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
          annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della guerra".
                 "Art.   44   (art.  50,  legge  17 luglio  1910,  n.
          511). - Le  disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26,
          28,  29,  36,  37,  38,  39  e  41  sono  estese, in quanto
          applicabili, all'amministrazione della marina militare".
                 - Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di
          cui  al  regio  decreto  6 febbraio  1933,  n. 391, recante
          "Approvazione  del  regolamento  per  servizi  di  cassa  e
          contabilita' delle Capitanerie di porto":
                 "Art.  2. - In  cassa non devono essere tenuti fondi
          per   un   importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei
          pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i
          fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della
          Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
          Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.
                 Tutti  gli  altri fondi, compresi quelli provenienti
          da  depositi  di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono
          versati  in  conto corrente postale o, qualora cio' non sia
          conveniente  nei riguardi della speditezza del servizio, in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
                 Il  conto  corrente  e' intestato alla Capitaneria o
          all'Ufficio  di porto e i prelevamenti a favore della cassa
          della  Capitaneria  o dell'Ufficio di porto hanno luogo con
          quietanza   congiunta   del   comandante  e  dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista.
                 Gli  interessi  realizzati  sulle  somme  versate in
          conto  corrente,  dedotte  le  eventuali  spese inerenti al
          servizio   di  esso  conto,  sono  versati  annualmente  in
          Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.
                 Le   somme   in   valuta   estera,   provenienti  da
          successioni  o  depositi,  non possono essere convertite in
          valuta  nazionale,  salvo  espressa richiesta scritta degli
          aventi diritto o disposizioni ministeriali.
                 Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza
          presumibilmente  non  breve, le predette somme sono versate
          in  conto  corrente,  in  valuta  estera,  presso uno degli
          istituti bancari di cui al comma primo".
                 -   La   legge   6 agosto   1991,   n.   255,   reca
          "Potenziamento  degli organici del personale militare delle
          capitanerie  di porto" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 agosto 1991, n. 190).
                 -  Si  riportano  i  testi  dell'art. 36 e dell'art.
          61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
          "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato":
                 "Art.  36. - I  residui  delle  spese  correnti  non
          pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a quello in
          cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
                 Le  somme  stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
          conservazione e' protratto di un anno.
                 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti
          da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
                 Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
                 I  conti  dei  residui,  distinti  per Ministeri, al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
                 Il  conto  dei  residui e' tenuto distinto da quello
          della  competenza,  in  modo che nessuna spesa afferente ai
          residui  possa essere imputata sui fondi della competenza e
          viceversa".
                 "Art.   61-bis. - Gli   ordini   di   accreditamento
          riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
          competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
          parte   inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,  possono
          essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
          all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
          delegato.
                 La  disposizione  di  cui al precedente comma non si
          applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
          che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
          decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
          dell'esercizio".
                 -   La   legge   15 dicembre   1990,  n.  396,  reca
          "Interventi    per   Roma,   capitale   della   Repubblica"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n.
          300).
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto
          legislativo  25 luglio  1997,  n. 250, recante "Istituzione
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)":
                 "Art.  7  (Fonti  di finanziamento). - 1. Le entrate
          dell'E.N.A.C. sono costituite da:
                   a) i  trasferimenti  da parte dello Stato connessi
          all'espletamento  dei compiti previsti dal presente decreto
          ed  all'attuazione  del  contratto di programma, nel limite
          delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione per il
          triennio  1997-1999,  individuati  con decreto del Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
          Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
          mediante  inserimento  delle  apposite voci nella tabella C
          della legge finanziaria annuale;
                   b) le   tariffe  per  le  prestazioni  di  servizi
          stabilite   con   apposito   regolamento,   deliberato  dal
          consiglio  di  amministrazione ed approvato con decreto del
          Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
          il Ministro del tesoro;
                   c) i  proventi  previsti  dall'art.  7 della legge
          22 agosto  1985,  n.  449, come successivamente integrata e
          modificata;
                   d) proventi derivanti da entrate diverse".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36 della legge
          17 maggio  1999,  n.  144,  recante  "Misure  in materia di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali":
                 "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e
          le   isole   minori   della   Sicilia   dotate   di   scali
          aeroportuali). - 1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione,   al  fine  di  conseguire  l'obiettivo  della
          continuita'  territoriale per la Sardegna e le isole minori
          della  Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita'
          alle  disposizioni  di  cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
          del  Consiglio,  del  23 luglio  1992,  dispone con proprio
          decreto:
                   a) gli  oneri di servizio pubblico, in conformita'
          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al
          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
          tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna e delle isole
          minori  della  Sicilia  e  i principali aeroporti nazionali
          individuati dalla stessa conferenza;
                   b) d'intesa   con   i   presidenti  delle  regioni
          autonome  della  Sardegna  e  della  Sicilia,  una  gara di
          appalto  europea  per  l'assegnazione  delle  rotte tra gli
          scali  aeroportuali  della  Sardegna  e  delle isole minori
          della  Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti
          nazionali,  qualora  nessun vettore abbia istituito servizi
          di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
                 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di
          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,
          delle pubbliche amministrazioni competenti.
                 3.  La  conferenza  di  servizi  ha  il  compito  di
          precisare  i  contenuti  dell'onere  di  servizio pubblico,
          senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
                   a) le tipologie e i livelli tariffari;
                   b) i   soggetti   che   usufruiscono   di   sconti
          particolari;
                   c) il numero dei voli;
                   d) gli orari dei voli;
                   e) i tipi di aeromobili;
                   f) la capacita' di offerta.
                 4.  Qualora  nessun  vettore  accetti  l'imposizione
          degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera
          a),  il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa
          con  i  presidenti delle regioni interessate indice la gara
          di  appalto europea secondo le procedure previste dall'art.
          4,  comma  1,  lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
          (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del 23 luglio 1992. Il
          rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo'
          comunque  superare  l'importo  di  50  miliardi di lire per
          l'anno  2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere
          dall'anno  2001.  L'1 per cento della spesa autorizzata dal
          presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia
          dotate di scali aeroportuali.
                 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
          dalla  regione da aziende artigianali, agricole e di pesca,
          estrattive  e di trasformazione con sede di stabilimento in
          Sardegna,  la  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 3
          definisce  uno  schema  di  contratto  di  servizio  di cui
          all'art.  4  del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio
          del  7 dicembre  1992 da sottoporre ai vettori interessati.
          In  tale  schema  sono  precisati  le  tariffe  e i noli in
          relazione  alle  tipologie  merceologiche  da  trasportare.
          Qualora   nessun   vettore   accetti  di  sottoscrivere  il
          contratto  di  servizio  conforme  allo  schema proposto si
          applica  la  procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai
          vettori  selezionati  e le agevolazioni previste al comma 5
          non  possono  superare  a  carico  del bilancio dello Stato
          l'importo  di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30
          miliardi   a   decorrere   dall'anno   2000.   L'onere   di
          compartecipazione  a  carico  della regione non puo' essere
          inferiore al 50 per cento del contributo statale.
                 5.   E'   concesso  alle  piccole  e  medie  imprese
          estrattive  e  di trasformazione, come definite dal decreto
          ministeriale 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  229  del  1° ottobre 1997, con sede legale e
          stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
          di  distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
          trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del
          massimale  previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
          per  la  piccola  e  media  impresa  nelle  regioni  di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  per  i semilavorati ed i
          prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
          e  destinati al restante territorio comunitario, secondo le
          procedure  di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
          al comma 7.
                 6.  Il  Ministro delle finanze, con proprio decreto,
          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al
          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al comma 5 e' affidata alla Societa'
          finanziaria  industriale  rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
          fine  con  apposita convenzione, da definire entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'   per  il
          trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
                 7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
          articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
                 8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
                 -  Si  riporta  il  testo  del comma 207 dell'art. 4
          (Finanziamento  agli  investimenti) della legge 24 dicembre
          2003,  n.  350, recante "Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2004)":
                 "207.  Per  le finalita' di cui al comma 4 dell'art.
          36  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  il  limite di
          rimborso  al  vettore  o  ai  vettori  aerei selezionati e'
          incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005
          e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006".
             Note all'art. 12.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della legge
          8 gennaio  1952,  n.  15, recante "Revisione e unificazione
          della    indennita'    di    specializzazione   dovuta   ai
          sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito,
          della    Marina   e   dell'Aeronautica,   specializzati   o
          specialisti":
                 "Art.   4. - Il   numero   degli   specializzati   o
          specialisti  (personale  a  ferma  speciale)  e degli aiuti
          specializzati  o  aiuto  specialisti (personale di leva) e'
          determinato   annualmente   per  l'Esercito,  la  Marina  e
          l'Aeronautica,  come  forza media con la legge di bilancio.
          Con  la  stessa  legge sara' determinato per ciascuna delle
          tre  Forze  armate  il  numero massimo di sottufficiali che
          potranno    fruire    dell'aumento    dell'indennita'    di
          specializzazione di cui al successivo art. 8".
                 -  Per il testo dell'art. 21 del gia' citato decreto
          legislativo n. 215/2001, vedasi in nota all'art. 10.
                 -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 6
          (Ruolo  normale) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          298,   recante  "Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
          giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
          carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78":
                 "1-bis. - La   consistenza  organica  degli  allievi
          ufficiali  dell'Accademia e' determinata annualmente con la
          legge di bilancio".
                 -  Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 9
          della  legge  10 giugno  1964, n. 447, recante "Norme per i
          volontari  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
          nuovi  organici  dei  sottufficiali  in servizio permanente
          delle stesse forze armate":
                 "La  forza  organica  dei  sergenti e dei graduati e
          militari  di  truppa  in  ferma volontaria e in rafferma e'
          determinata annualmente con la legge di bilancio".
                 -  Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2
          del  regio  decreto-legge  1° luglio 1938, n. 1368, recante
          "Modifiche  all'ordinamento  del  C.R.E.M.  ed  allo  stato
          giuridico  dei  sottufficiali  della  regia  marina",  come
          sostituito  dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447
          (Norme  per  i  volontari  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  e  nuovi  organici  dei  sottufficiali in
          servizio permanente delle stesse forze armate):
                 "La  forza  organica  dei  sergenti, dei sottocapi e
          comuni  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi in ferma
          volontaria  o in rafferma e' determinata annualmente con la
          legge di bilancio".
                 - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 27
          della citata legge n. 447/1964 e successive modificazioni:
                 "La   forza  organica  dei  sergenti  e  quella  dei
          graduati  e  militari  di  truppa  in  ferma  volontaria  e
          rafferma e' determinata con la legge di bilancio".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  198, recante "Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
          stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non
          dirigente dell'Arma dei carabinieri":
                 "Art.  4  (Reclutamento  dei carabinieri). - 1. Sono
          consentiti:
                   a) arruolamenti    volontari    come   carabinieri
          effettivi,  con  la  ferma di quattro anni, dei giovani che
          abbiano  compiuto  il  diciassettesimo  e  non  superato il
          ventiseiesimo  anno  di eta', anche se arruolati per leva o
          incorporati  in  altre  armi  o  Forze Armate nonche' nelle
          Forze  di  Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro
          che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta'
          e' elevato a 28 anni;
                   b) arruolamenti    volontari    come   carabinieri
          ausiliari,   per   la  sola  ferma  di  leva,  dei  giovani
          appartenenti  alla classe che viene chiamata alle armi, nei
          limiti  delle  vacanze  esistenti nei quadri organici e dei
          posti  disponibili  nel contingente determinato annualmente
          con legge di bilancio.
                 2.  Al  termine  della  ferma  di leva i carabinieri
          ausiliari  possono  permanere  in  servizio  a  domanda  in
          qualita'  di  carabinieri  effettivi  previa  verifica  dei
          requisiti  previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
          quello  di  cui  alla  lettera  b), commutando i periodi di
          ferma  in  ferma  quadriennale,  nel  limite  delle vacanze
          organiche  e  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 3,
          comma  65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
          10,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
          2 settembre 1997, n. 332.
                 Ai  fini  dell'immissione  in  ferma quadriennale si
          provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
          del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
          scorta  della  documentazione caratteristica e matricolare,
          alla  formazione  della graduatoria, ammettendo ad apposito
          corso   integrativo   di  formazione  i  militari  in  essa
          utilmente  collocati.  Il  mancato  superamento  del  corso
          integrativo  comporta  l'automatica rescissione della ferma
          volontaria ed il collocamento in congedo".
                 -  Per  il testo degli articoli 36 e 61-bis del gia'
          citato  regio  decreto n. 2440/1923 vedasi in nota all'art.
          10.
                 -   La   legge   13 settembre  1982,  n.  646,  reca
          "Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
          27 dicembre  1956,  n.  1423"  (Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253).
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto
          legislativo    28 dicembre    1998,    n.    496,   recante
          "Razionalizzazione     delle     procedure     contrattuali
          dell'Amministrazione  della  difesa,  a norma dell'art. 54,
          comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449":
                 "Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  organismi
          consultivi). - 1.  E'  istituito, presso il Ministero della
          difesa,  un  comitato  consultivo presieduto dal segretario
          generale della Difesa.
                 2.  Il  comitato  e' composto dal sottocapo di stato
          maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
          da  un dirigente generale del Ministero della difesa, da un
          magistrato  del  Consiglio di Stato, da un magistrato della
          Corte  dei  conti e da due esperti con specifica competenza
          in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
                 3.  Alle  riunioni  del  comitato  sono  chiamati  a
          partecipare,  senza  diritto  di  voto,  in  relazione alla
          specificita'    degli    argomenti    in   discussione,   i
          rappresentanti  degli  stati  maggiori  di  forza armata di
          volta  in  volta  interessati e, in qualita' di relatori, i
          direttori generali competenti.
                 4.  I  componenti  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa.  Con lo stesso decreto il Ministro
          della  difesa  individua  il  vice  segretario generale che
          presiede  il  comitato  in  caso  di assenza, impedimento o
          vacanza  della  carica di segretario generale della Difesa.
          Le  funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del
          segretario generale della Difesa.
                 5.  Il parere del comitato e' richiesto sui progetti
          di   contratto   derivanti   da   accordi  di  cooperazione
          internazionale   in   materia  di  armamenti  e  su  quelli
          attuativi  di  programmi  approvati con legge o con decreto
          del  Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
          4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
          all'art.  1  del  decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406, per gli appalti di lavori pubblici.
                 6.  I  pareri  del  comitato  riguardano  i  profili
          tecnici,   amministrativi  ed  economici  dei  progetti  di
          contratto  sottoposti  al  suo  esame  e  la  congruita'  e
          convenienza  dei prezzi stimati da porre a base delle gare,
          o concordati con le imprese appaltatrici.
                 7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 8 del decreto
          legislativo   12 febbraio   1993,   n.   39,   non  trovano
          applicazione   relativamente   ai   progetti  di  contratto
          relativi   a   sistemi  informativi  militari  a  carattere
          operativo   connessi   con   lo   svolgimento   di  compiti
          concernenti la difesa nazionale".
                 -  Per  il  testo  degli  articoli 20  e 44 del gia'
          citato  regio  decreto n. 263/1928, vedasi in nota all'art.
          10.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della legge
          22 dicembre    1932,    n.   1958,   recante   "Norme   per
          l'amministrazione    e    la    contabilita'   degli   enti
          aeronautici":
                 "Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
          bilancio.
                 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla
          Corte dei conti".
                 Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          15 novembre  2000,  n. 424, reca "Regolamento recante norme
          sull'organizzazione   ed   il   funzionamento  dell'Agenzia
          industrie   difesa,   a  norma  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300"  (Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17).
             Note all'art. 13.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 della legge
          6 dicembre  1991,  n. 394, recante "Legge quadro sulle aree
          protette", e successive modificazioni:
                 "Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a
          riserva  naturale). - 1.  Fino  alla  riorganizzazione,  ai
          sensi  dell'art.  9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
          Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
          sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
          dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
          fronte  alle  esigenze  di  gestione delle riserve naturali
          statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, ed in attesa
          della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
          n.  183  del  1989,  la  composizione e le funzioni dell'ex
          Azienda  di  Stato  possono essere disciplinate con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri da emanarsi su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
          Ministro  dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
          delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
          5 aprile 1985, n. 124.
                 2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
          trasmette  al  Comitato  l'elenco delle aree individuate ai
          sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
          del   29 luglio   1987,   e  delle  altre  aree  nella  sua
          disponibilita'  con  la proposta della loro destinazione ad
          aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
          di  un completamento, con particolare riguardo alla regione
          Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                 3.  La gestione delle riserve naturali, di qualunque
          tipologia,  istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
          o  vengano  a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
          affidata all'Ente parco.
                 4.  Le  direttive  necessarie  per la gestione delle
          riserve  naturali  statali  e  per  il raggiungimento degli
          obiettivi    scientifici,   educativi   e   di   protezione
          naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59":
                 "Art.  77  (Compiti  di  rilievo nazionale). - 1. Ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c),  della  legge
          15 marzo  1997,  n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e
          le  funzioni  in  materia  di  parchi  naturali  e  riserve
          statali,  marine  e  terrestri, attribuiti allo Stato dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394.
                 2.  L'individuazione,  l'istituzione e la disciplina
          generale  dei  parchi  e  delle riserve nazionali, comprese
          quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
          salvaguardia  sulla  base  delle  linee  fondamentali della
          Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
          unificata".
                 - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca
          "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione  centrale"  (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129).
                 - La legge 10 febbraio 1992, n. 165, reca "Modifiche
          ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante
          il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
          marittima" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
          1992, n. 48).
                 - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per
          la  razionalizzazione  e lo sviluppo della pesca marittima"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1982, n.
          53).
                 -   La   legge   23 dicembre  1999,  n.  499,  reca:
          "Razionalizzazione  degli  interventi nei settori agricolo,
          agroalimentare,  agroindustriale  e  forestale" (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305).
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 24
          (Fondo   presso   il  Ministero  del  tesoro)  della  legge
          11 febbraio  1992, n. 157, recante "Norme per la protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio":
                 "2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
          il  31 marzo  di  ciascun anno con decreto del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                   a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
          l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
          tecnico faunistico-venatorio nazionale;
                   b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                   c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa".
                 -  Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 227,
          reca "Orientamento e modernizzazione del settore forestale,
          a  norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57"
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno 2001, n.
          137, S.O.).
                 -  Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228,
          reca  "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
          a  norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57"
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno 2001, n.
          137, S.O.).
                 -  Il  regolamento  (CE)  n. 1663/95 reca "Modalita'
          d'applicazione  del  regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto
          riguarda  la procedura di liquidazione dei conti del Feaog,
          sezione  garanzia"  (Pubblicato GUCE 8 luglio 1995, n. L158
          entrato in vigore il 15 luglio 1995).
             Note all'art. 15.
                 -  Per  il  testo del secondo comma dell'art. 36 del
          regio decreto n. 2440/1923 vedasi in nota all'art. 10.
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 12
          (Fondo   sanitario   nazionale)   del  decreto  legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   502,   recante  "Riordino  della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421":
                 "2.  Una  quota  pari  all'1%  del  Fondo  sanitario
          nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
          dalla  quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
          e  del  Ministero  del  bilancio per le parti di rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
                   a) attivita'  di  ricerca  corrente  e finalizzata
          svolta da:
                     1)   Istituto   superiore   di  sanita'  per  le
          tematiche di sua competenza;
                     2)  Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                     3)  istituti  di  ricovero  e  cura  di  diritto
          pubblico   e  privato  il  cui  carattere  scientifico  sia
          riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
                     4)  istituti zooprofilattici sperimentali per le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                   b) iniziative  previste  da  leggi nazionali o dal
          Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
          dei donatori di midollo osseo;
                   c) rimborsi  alle  unita' sanitarie locali ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
                 A  decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni".
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 12 dell'art. 5
          (Norme   relative   al   settore   sanitario)  della  legge
          29 dicembre  1990, n. 407 recante "Disposizioni diverse per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993":
                 "12.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della legge
          14 ottobre  1999,  n. 362, recante "Disposizioni urgenti in
          materia sanitaria":
                 "Art.  7  (Incentivazione sperimentale del personale
          non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale
          del    Ministero    della    sanita). - 1.   In   relazione
          all'accresciuta   complessita'  dei  compiti  assegnati  al
          Ministero  della sanita' in materia di vigilanza, ispezione
          e  controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi,
          e  allo  scopo anche di armonizzare i trattamenti economici
          di  tutti  i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario
          di    livello    dirigenziale,    sono    destinate    alle
          sperimentazioni   e   relative   contrattazioni  collettive
          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 4 novembre
          1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle
          economie  di  gestione,  anche  quote  delle entrate di cui
          all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".
                 -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  4-bis  del
          decreto-legge  29 dicembre  2000,  n. 393, recante "Proroga
          della   partecipazione   militare   italiana   a   missioni
          internazionali  di  pace, nonche' dei programmi delle Forze
          di   polizia   italiane   in   Albania",   convertito   con
          modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27:
                 "Art.   4-bis   (Monitoraggio   sanitario). - 1.  E'
          disposta  la  realizzazione di una campagna di monitoraggio
          sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini italiani che a
          qualunque  titolo  hanno  operato  od operano nei territori
          della  Bosnia-Herzegovina  e  del  Kosovo,  in  relazione a
          missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria,
          nonche'    di    tutto    il   personale   della   pubblica
          amministrazione,   incluso   quello  a  contratto,  che  ha
          prestato  o presta servizio, nei predetti territori, presso
          le  rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati,
          e  dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto.
          I  relativi  accertamenti  sanitari  sono  svolti  a titolo
          gratuito  presso  qualsiasi  struttura sanitaria militare o
          civile.
                 2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il Ministro
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita', le
          condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
          articolo  e  per  gli  eventuali  controlli  sulle sostanze
          alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
                 3.   Il   Governo  trasmette  quadrimestralmente  al
          Parlamento  una  relazione  del Ministro della difesa e del
          Ministro  della sanita' sullo stato di salute del personale
          militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
          Jugoslavia".
                 - Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n.  269, recante "Disposizioni urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei  conti  pubblici",  convertito, con modificazioni dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni:
                 "Art.   48   (Tetto   di   spesa   per  l'assistenza
          farmaceutica). - 1.   A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
          restando  quanto  gia'  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, in
          materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
          carico  del  SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
          compresa  quella  relativa  al  trattamento dei pazienti in
          regime  di  ricovero  ospedaliero,  e'  fissata, in sede di
          prima   applicazione,  al  16  per  cento  come  valore  di
          riferimento,   a  livello  nazionale  ed  in  ogni  singola
          regione.  Tale  percentuale  puo'  essere rideterminata con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico  flusso  informativo sull'assistenza farmaceutica
          relativa  ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso di
          ricoveri  ospedalieri,  attivato a decorrere dal 1° gennaio
          2004  sulla  base di Accordo definito in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome.  Il  decreto,  da  emanarsi  entro  il
          30 giugno  2004,  tiene  conto  dei risultati derivanti dal
          flusso informativo dei dati.
                 2.  Fermo  restando  che  il farmaco rappresenta uno
          strumento  di  tutela  della salute e che i medicinali sono
          erogati  dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
          nei  livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
          l'unitarieta'  delle attivita' in materia di farmaceutica e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo,  e'  istituita,  con effetto dal 1° gennaio 2004,
          l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,   sottoposta   alle   funzioni  di  indirizzo  del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
                 3.  L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
          diritto    pubblico    e    di   autonomia   organizzativa,
          patrimoniale,   finanziaria   e   gestionale.  Alla  stessa
          spettano,  oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
          funzioni  di  alta  consulenza  tecnica  al Governo ed alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome, in materia di politiche per
          il  farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
          delle  aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
          distribuzione,    alla   informazione   scientifica,   alla
          regolazione   della   promozione,   alla  prescrizione,  al
          monitoraggio  del  consumo, alla sorveglianza sugli effetti
          avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
                 4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
          del Ministro della salute:
                   a) il  direttore  generale,  nominato  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome;
                   b) il  consiglio  di amministrazione costituito da
          un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni e le province autonome, e da quattro componenti
          di  cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
          predetta Conferenza permanente;
                   c) il  collegio  dei revisori dei conti costituito
          da  tre  componenti,  di  cui  uno  designato  dal Ministro
          dell'economia  e delle finanze, con funzioni di presidente,
          uno  dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome.
                 5.  L'Agenzia  svolge  i compiti e le funzioni della
          attuale  Direzione  generale  dei farmaci e dei dispositivi
          medici,  con  esclusione delle funzioni di cui alle lettere
          b),  c),  d),  e)  ed  f)  del  comma  3,  dell'art.  3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 marzo   2003,   n.   129.   In  particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di:
                   a) promuovere la definizione di liste omogenee per
          l'erogazione  e di linee guida per la terapia farmacologica
          anche  per  i  farmaci  a distribuzione diretta, per quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  per  quelli  utilizzati nel corso di
          ricoveri ospedalieri;
                   b) monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente  dal  Direttore  generale dell'Agenzia o suo
          delegato  e  da un rappresentate designato dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
          province  autonome,  il  consumo  e  la  spesa farmaceutica
          territoriale  ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
          la  spesa  farmaceutica  a carico del cittadino. I dati del
          monitoraggio   sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                   c) provvedere  entro il 30 settembre di ogni anno,
          o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale, sulla base
          dei  criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei   vigenti  documenti  contabili  di  finanza  pubblica,
          nonche',  in  particolare, il rispetto dei livelli di spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  data  8 agosto  2001,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
          2001;
                   d) prevedere,  nel  caso  di  immissione  di nuovi
          farmaci  comportanti,  a  parere  della  struttura  tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          vantaggio  terapeutico  aggiuntivo,  in  sede  di revisione
          ordinaria  del  prontuario,  una  specifica  valutazione di
          costo-efficacia,  assumendo  come  termini  di confronto il
          prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica
          omogenea  e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di
          farmaci  con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo
          un  premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
                   e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
          comportanti,  a  parere  della  predetta  struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          vantaggio  terapeutico,  in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  solo  se  il prezzo del medesimo medicinale e'
          inferiore  o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
          la relativa categoria terapeutica omogenea;
                   f) procedere  in  caso di superamento del tetto di
          spesa  di  cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
          alle   lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,  a
          ridefinire,  anche temporaneamente, nella misura del 60 per
          cento  del superamento, la quota di spettanza al produttore
          prevista  dall'art.  1,  comma  40, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662.  La quota di spettanza dovuta al farmacista
          per  i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
          viene  rideterminata includendo la riduzione della quota di
          spettanza  al  produttore,  che  il  farmacista  riversa al
          Servizio  come  maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
          per  cento  del  superamento  viene ripianato dalle regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  16 novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
          adempimento   ai   fini  dell'accesso  all'adeguamento  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi
          dell'art.  4  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, e successive modificazioni;
                   g) proporre    nuove   modalita',   iniziative   e
          interventi,  anche di cofinanziamento pubblico-privato, per
          promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui
          settori   strategici   del   farmaco  e  per  favorire  gli
          investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
                   h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno,
          il   programma  annuale  di  attivita'  ed  interventi,  da
          inviare,  per  il  tramite  del Ministro della salute, alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome, che esprime parere entro il
          31 gennaio successivo;
                   i) predisporre  periodici  rapporti informativi da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
                   l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          entro  il  30 giugno  2004  alla  definitiva individuazione
          delle  confezioni  ottimali  per l'inizio e il mantenimento
          delle  terapie  contro  le patologie croniche con farmaci a
          carico  del  SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
          relativi  criteri  del prezzo. A decorrere dal settimo mese
          successivo  alla  data  di  assunzione del provvedimento da
          parte  dell'Agenzia,  il prezzo dei medicinali presenti nel
          Prontuario  farmaceutico  nazionale,  per  cui  non  si sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
                 6.  Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),
          f)    sono    adottate    con    delibere   del   consiglio
          d'amministrazione,  su  proposta del direttore generale. Ai
          fini  della  verifica  del rispetto dei livelli di spesa di
          cui  al comma 1, alla proposta e' allegata una nota tecnica
          avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
                 7.  Dal  1° gennaio  2004,  con decreto del Ministro
          della  salute  sono  trasferite  all'Agenzia  le  unita' di
          personale   gia'  assegnate  agli  uffici  della  Direzione
          generale  dei  farmaci  e  dispositivi medici del Ministero
          della  salute,  le  cui competenze transitano alla medesima
          Agenzia.  Il personale trasferito non potra' superare il 60
          per   cento   del  personale  in  servizio  alla  data  del
          30 settembre  2003  presso  la  stessa  Direzione generale.
          Detto   personale  conserva  il  trattamento  giuridico  ed
          economico  in  godimento.  A  seguito del trasferimento del
          personale   sono   ridotte  in  maniera  corrispondente  le
          dotazioni   organiche  del  Ministero  della  salute  e  le
          relative  risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso
          le   suddette   dotazioni   organiche  non  possono  essere
          reintegrate.  Resta confermata la collocazione nel comparto
          di  contrattazione  collettiva  attualmente previsto per il
          personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia
          puo'  assumere,  in  relazione  a  particolari  e  motivate
          esigenze,   cui  non  puo'  far  fronte  con  personale  in
          servizio,   e   nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'
          finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
          contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia
          puo'   altresi'   avvalersi,   nei   medesimi   limiti   di
          disponibilita'  finanziaria,  e  comunque per un numero non
          superiore  a  40  unita',  ai sensi dell'art. 17, comma 14,
          della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
          posizione   di   comando   dal   Ministero   della  salute,
          dall'Istituto   superiore  di  sanita',  nonche'  da  altre
          Amministrazioni  dello  Stato, dalle regioni, dalle aziende
          sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.
                 8.  Agli  oneri relativi al personale, alle spese di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,    nonche'    per    l'attuazione   del   programma   di
          farmacovigilanza  attiva di cui al comma 19, lettera b), si
          fa fronte:
                   a) mediante  le risorse finanziarie trasferite dai
          capitoli  3001,  3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
          3430  e  3431  dello  stato  di  previsione della spesa del
          Ministero della salute;
                   b) mediante    le    entrate    derivanti    dalla
          maggiorazione  del  20  per  cento  delle  tariffe  di  cui
          all'art.  5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
          e successive modificazioni;
                   c) mediante   eventuali   introiti   derivanti  da
          contratti   stipulati   con   l'Agenzia   europea   per  la
          valutazione  dei  medicinali  (EMEA)  e con altri organismi
          nazionali  ed internazionali per prestazioni di consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca.
                 9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,  lettera a),
          confluiscono   nel   fondo  stanziato  in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   della  salute  e  suddiviso  in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.
                 10.  Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
          sono  versate  nello  stato  di previsione dell'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
          al comma 9.
                 11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9
          e'   autorizzata   l'apertura   di   apposita  contabilita'
          speciale.
                 12.  A  decorrere  dall'anno  2005, al finanziamento
          dell'Agenzia  si  provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
                 13.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica
          e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e  le  province  autonome,  da  adottare entro
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate le
          necessarie  norme  regolamentari  per l'organizzazione e il
          funzionamento  dell'Agenzia,  prevedendo  che l'Agenzia per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture  amministrative  e tecnico scientifiche, compresa
          quella  che  assume  le  funzioni tecnico scientifiche gia'
          svolte  dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
          i  casi  di  decadenza  degli  organi anche in relazione al
          mantenimento   dell'equilibrio  economico  finanziario  del
          settore dell'assistenza farmaceutica.
                 14.  La  Commissione  unica  del  farmaco  cessa  di
          operare  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          decreto  di  cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento
          di tutte le funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione
          da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
                 15.   Per   quanto  non  diversamente  disposto  dal
          presente  articolo si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
                 16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
                 17.  Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare  complessivo della spesa sostenuta nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute.
                 18. Entro  la  medesima  data di cui al comma 17, le
          aziende  farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
          presso  l'Agenzia,  un contributo pari al 5 per cento delle
          spese autocertificate al netto delle spese per il personale
          addetto.
                 19. Le  risorse  confluite nel fondo di cui al comma
          18 sono destinate dall'Agenzia:
                   a) per  il  50  per cento, alla costituzione di un
          fondo  nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale, di farmaci orfani per malattie rare e
          di  farmaci  che  rappresentano  una  speranza  di cura, in
          attesa  della  commercializzazione, per particolari e gravi
          patologie;
                   b) per il rimanente 50 per cento:
                     1)  all'istituzione,  nell'ambito  delle proprie
          strutture,  di  un  Centro di informazione indipendente sul
          farmaco;
                     2)   alla  realizzazione,  di  concerto  con  le
          Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
          strutture  individuate  dalle  Regioni,  con  finalita'  di
          consulenza  e  formazione  continua  dei medici di medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione
          con   le   organizzazioni   di   categorie  e  le  societa'
          scientifiche pertinenti e le universita';
                     3)  alla  realizzazione di ricerche sull'uso dei
          farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
          comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
          terapeutico   aggiunto,   nonche'   sui  farmaci  orfani  e
          salvavita,  anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
          universita' ed alle regioni;
                     4)   ad  altre  attivita'  di  informazione  sui
          farmaci,  di  farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e
          di aggiornamento del personale.
                 20.  Al  fine di garantire una migliore informazione
          al  paziente,  a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni
          dei  medicinali  devono contenere un foglietto illustrativo
          ben  leggibile  e  comprensibile,  con  forma  e  contenuto
          autorizzati dall'Agenzia.
                 21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1,
          2,  3,  4,  5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  541,  le  regioni  provvedono,  con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
                   a) pubblicita'  presso  i  medici,  gli  operatori
          sanitari e i farmacisti;
                   b) consegna di campioni gratuiti;
                   c) concessione  di prodotti promozionali di valore
          trascurabile;
                   d) definizione   delle   modalita'   con  cui  gli
          operatori  del Servizio sanitario nazionale comunicano alle
          regioni   la   partecipazione   a   iniziative  promosse  o
          finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici
          di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.
                 22.  Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
          E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
          di  libera  scelta la partecipazione a convegni e congressi
          con   accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su  temi
          pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
          competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
          con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
          in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle
          regioni e all'Agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
                 23.  Nel  comma  6  dell'art.  12 del citato decreto
          legislativo  n.  541  del 1992, le parole: "non comunica la
          propria   motivata   opposizione"   sono  sostituite  dalle
          seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la
          regione  dove  ha  sede  l'evento". Nel medesimo comma sono
          altresi' soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata
          dal  comma  2,  non  oltre  5 giorni prima dalla data della
          riunione".
                 24.  Nel comma 3 dell'art. 6, lettera b), del citato
          decreto  legislativo  n.  541 del 1992, le parole da: "otto
          membri  a"  fino  a:  "di  sanita"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   "un  membro  appartenente  al  Ministero  della
          salute,  un  membro  appartenente all'Istituto superiore di
          sanita',  due  membri designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome".
                 25.  La  procedura  di  attribuzione dei crediti ECM
          deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
          interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
          eventi formativi.
                 26.  Il  rapporto di dipendenza o di convenzione con
          le  strutture  pubbliche del Servizio sanitario nazionale e
          con  le strutture private accreditate e' incompatibile, con
          attivita' professionali presso le organizzazioni private di
          cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
          2003, n. 211.
                 27.  All'art.  11,  comma 1, del decreto legislativo
          24 giugno   2003,   n.  211,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche:
                   a) nel  primo  capoverso le parole: "all'autorita'
          competente"  sono  sostituite  dalle seguenti: "all'Agenzia
          italiana    del    farmaco,   alla   regione   sede   della
          sperimentazione";
                   b).
                 28.  Con  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  sono  definiti  gli ambiti nazionale e
          regionali  dell'accordo  collettivo  per  la disciplina dei
          rapporti  con  le farmacie, in coerenza con quanto previsto
          dal presente articolo.
                 29.  Salvo  diversa  disciplina regionale, a partire
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del   presente   decreto,   il   conferimento   delle  sedi
          farmaceutiche  vacanti  o  di  nuova  istituzione  ha luogo
          mediante  l'utilizzazione  di una graduatoria regionale dei
          farmacisti  risultati  idonei,  risultante  da  un concorso
          unico  regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato
          dalla regione ogni quattro anni.
                 30.  A  decorrere  dalla  data di insediamento degli
          organi  dell'Agenzia,  di  cui al comma 4, sono abrogate le
          disposizioni   di   cui   all'art.   3,  comma  9-ter,  del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112.  A
          decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
          previste  dall'art.  9,  commi  2  e  3,  del decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178.
                 31.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto, all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 novembre  2001,  n. 405, sono soppresse le parole: "tale
          disposizione  non  si  applica  ai  medicinali  coperti  da
          brevetto sul principio attivo".
                 32.  Dal  1° gennaio  2005,  lo  sconto  dovuto  dai
          farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art.
          1,  comma  40,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
          modificato  dall'art.  52, comma 6, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  si  applica  a  tutti i farmaci erogati in
          regime di Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per
          l'ossigeno   terapeutico   e  per  i  farmaci,  siano  essi
          specialita'    o    generici,   che   abbiano   un   prezzo
          corrispondente  a  quello  di  rimborso cosi' come definito
          dall'art.  7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405.
                 33.  Dal  1° gennaio  2004  i  prezzi  dei  prodotti
          rimborsati    dal   Servizio   sanitario   nazionale   sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   agenzia   e
          produttori  secondo le modalita' e i criteri indicati nella
          Del.CIPE  1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
                 34. Fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia,
          le  funzioni  e i compiti ad essa affidati, sono assicurati
          dal  Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
          assunti con decreto del Ministro della salute.
                 35.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto
          di  cui  al  comma  13,  la  Commissione  unica del farmaco
          continua ad operare nella sua attuale composizione e con le
          sue attuali funzioni".
             Note all'art. 18.
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della legge
          5 agosto  1978,  n. 468 recante "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
                 "Art.  20  (Impegni).  - Il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle
          attribuzioni  ad  essi  demandate  per  legge, impegnano ed
          ordinano  le  spese  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  in
          bilancio.
                 Restano   ferme   le   disposizioni   speciali   che
          attribuiscono  la competenza a disporre impegni e ordini di
          spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
                 Formano  impegni sugli stanziamenti di competenza le
          sole  somme  dovute  dallo  Stato a seguito di obbligazioni
          giuridicamente perfezionate.
                 Gli   impegni  assunti  possono  riferirsi  soltanto
          all'esercizio in corso.
                 Per le spese correnti possono essere assunti impegni
          estesi  a  carico  dell'esercizio  successivo  ove cio' sia
          indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
          Quando   si   tratti  di  spese  per  affitti  o  di  altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
          l'amministrazione   ne   riconosca   la   necessita'  o  la
          convenienza.
                 Le   spese  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
          equivalenti,  pensioni  ed  assegni congeneri sono imputate
          alla  competenza  del bilancio dell'anno finanziario in cui
          vengono disposti i relativi pagamenti.
                 Non  possono  essere  assunti, se non previo assenso
          del  Ministro  del  tesoro,  impegni  per  spese correnti a
          carico  degli esercizi successivi a quello in corso finche'
          il  bilancio  di previsione dell'esercizio in corso non sia
          stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
          spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
          Ministro  del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
          per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
          mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
                 Per  gli  impegni  di  spesa  in  conto capitale che
          prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si
          applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2.
                 Le   spese   di  annualita'  e  quelle  a  pagamento
          differito  comportano  la  iscrizione  di uno o piu' limiti
          d'impegno.
                 Ciascun  limite costituisce il livello massimo delle
          somme   impegnabili   per   l'attuazione  degli  interventi
          previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
                 Gli  impegni  assunti  a carico di ciascun limite si
          estendono,  per  importo  pari  all'ammontare degli impegni
          medesimi,   a   partire  dall'esercizio  di  iscrizione  in
          bilancio  di  ogni  limite  d'impegno  e per tanti esercizi
          quante sono le annualita' da pagare.
                 Per  i  pagamenti  derivanti dagli impegni assunti a
          carico  di  ciascun  limite,  saranno  iscritti in bilancio
          stanziamenti  di  importo  pari  al  limite stesso e per la
          durata della spesa autorizzata.
                 Decorsi  i  termini  di  impegnabilita',  di  cui al
          secondo  comma  dell'art.  36 del regio decreto 18 novembre
          1923,  n.  2440,  come risulta modificato dal secondo comma
          dell'art.   4   della  legge  20 luglio  1977,  n.  407,  e
          dall'ottavo  comma  dell'art.  33 della presente legge, gli
          stanziamenti  da  iscriversi  a  carico  del bilancio degli
          esercizi  successivi  saranno determinati in relazione alle
          effettive annualita' da pagare.
                 Chiuso   col  31 dicembre  l'esercizio  finanziario,
          nessuno impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio
          scaduto.  Gli  uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
          provinciali   dello   Stato  per  le  spese  decentrate  si
          astengono  dal  ricevere  atti  di  impegno  che  dovessero
          pervenire  dopo  tale data, fatti salvi quelli direttamente
          conseguenti  all'applicazione  di provvedimenti legislativi
          pubblicati nel mese di dicembre".
                 Si  riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 126
          (Soppressione  e  riduzione  di capitoli del bilancio dello
          Stato)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          24 luglio  1977, n. 616 recante "Attuazione della delega di
          cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382":
                 "Tra  i  capitoli  soppressi ai sensi del precedente
          primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati
          ad  essere  ripartiti  fra  le  regioni  per  le  finalita'
          previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
          delle  quote  di  tali  fondi  da attribuire alle regioni a
          statuto speciale".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della legge
          5 agosto  1981,  n.  416  recante "Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria":
                 "Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche).
          -  Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  pubblici non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
          quotidiani  e periodici una quota non inferiore al settanta
          per  cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste in
          bilancio.  Tali  spese  devono  essere iscritte in apposito
          capitolo di bilancio.
                 Per  la  pubblicita' delle amministrazioni di cui al
          comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica.
                 La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce,
          dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
          campagne  promozionali  avvenga senza discriminazioni e con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
                 La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri indica
          criteri  per  la  pubblicita'  finalizzata all'informazione
          sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi,
          le  strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
          detta  pubblicita'  tenga  conto delle testate che per loro
          natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
          dette  leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
          del lavoro.
                 Le  amministrazioni  statali,  le regioni e gli enti
          locali,  e  gli  enti  pubblici, economici e non economici,
          sono  tenuti  a  dare  comunicazione, anche se negativa, al
          Garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
          corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
          analitico.  Sono  esenti  dall'obbligo  della comunicazione
          negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti".
                 - Le  amministrazioni  e gli enti pubblici di cui al
          primo   comma   non   possono   destinare  finanziamenti  o
          contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o
          periodici  al  di  fuori  di  quelli deliberati a norma del
          presente articolo".
                 - La   legge   26 febbraio   1992,   n.   212   reca
          "Collaborazione   con   i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale"  (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo
          1992, n. 55).
                 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59" (Pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
          ordinario).
                 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca
          "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59"
          (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario).
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge
          11 febbraio  1994,  n. 109 recante "Legge quadro in materia
          di lavori pubblici":
                 "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). -
          1.  Una  somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
          posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
          direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 16, comma
          7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
          modalita'  ed  i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   ed   assunti   in   un   regolamento  adottato
          dall'amministrazione,   tra   il   responsabile  unico  del
          procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
          del  piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
          collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
          effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
          stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
          complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
          tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
          alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
          della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
          sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
          personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
          medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
          dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
          23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  possono adottare con
          proprio provvedimento analoghi criteri.
                 2.  Il  30  per  cento  della  tariffa professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque  denominato  e'  ripartito,  con le modalita' ed i
          criteri  previsti  nel regolamento di cui al comma 1, tra i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
                 2-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti nei
          capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
          le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
          complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
          per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
          all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
          sopravvenuta  dei  progetti  gia' esistenti d'intervento di
          cui  sia  riscontrato  il perdurare dell'interesse pubblico
          alla  realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano
          per  i  propri  bilanci  le regioni e le province autonome,
          qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
          le  province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
          mutuatario.
                 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
          di   lavoro   a   tempo  parziale  non  possono  espletare,
          nell'ambito   territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,
          incarichi    professionali    per    conto   di   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
                 2-quater.  E'  vietato l'affidamento di attivita' di
          progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
          dalla presente legge".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  del decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165 recante "Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche":
                 "Art.   40   (Contratti   collettivi   nazionali   e
          integrativi).  -  1. La contrattazione collettiva si svolge
          su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
          relazioni sindacali.
                 2.   Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
          4,   sono   stabiliti   i   comparti  della  contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
          enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
          funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di
          ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza
          alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle
          amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in
          separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel
          rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
          per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
          quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le
          aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
          41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
          di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
          che  comportano  iscrizione  ad albi e per gli archeologi e
          gli  storici  dell'arte aventi il requisito di cui all'art.
          1,  comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per
          gli  archivisti  di  Stato, i bibliotecari e gli esperti di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  della medesima legge, che, in
          posizione  di  elevata  responsabilita',  svolgono  compiti
          tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
                 3.   La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in
          coerenza  con  il  settore privato, la durata dei contratti
          collettivi    nazionali   e   integrativi,   la   struttura
          contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
          nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale   e   riguardare   piu'   amministrazioni.  Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono essere applicate.
                 4.   Le  pubbliche  amministrazioni  adempiono  agli
          obblighi  assunti  con  i  contratti collettivi nazionali o
          integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
          assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
          ordinamenti.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  195  recante "Attuazione
          dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del rapporto di
          impiego  del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate":
                 "Art.   2  (Provvedimenti).  -  1.  Il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui all'art. 1, comma 2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
                   A)  per  quanto  attiene  alle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                   B)  per  quanto  attiene  alle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera a) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
                 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
                 3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
          cui  al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
          di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          16 aprile   1987,   n.  183  recante  "Coordinamento  delle
          politiche   riguardanti   l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari:
                 "Art.  5  (Fondo  di  rotazione). - 1. E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
                 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
          di  un  apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
          la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                   a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                   b) le   somme   erogate  dalle  istituzioni  delle
          Comunita'  europee  per  contributi  e sovvenzioni a favore
          dell'Italia;
                   c) le  somme da individuare annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                   d) le  somme  annualmente determinate con la legge
          di  approvazione  del  bilancio dello Stato, sulla base dei
          dati di cui all'art. 7.
                 3.  Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  recante "Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa":
                 "Art.  7.  - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
                 2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
          e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
                 3.  Al  riordino  delle strutture di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  d),  si  provvede, con le modalita' e i
          criteri  di  cui  al  comma  4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
          della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
          di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
          presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
          del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
                 3-bis.  Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
                 - Il   capo   I  della  suddetta  legge  n.  59/1997
          comprende gli articoli da 1 a 10.
                 - Il  decreto  legislativo  18 febbraio  2000, n. 56
          reca  "Disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale, a
          norma  dell'art.  10  della  legge  13 maggio 1999, n. 133"
          (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62).
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge
          13 maggio  1999, n. 133 recante "Disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
                 "Art.  10  (Disposizioni  in  materia di federalismo
          fiscale).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro
          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
          favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
          quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle
          calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica
          destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'
          computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale
          per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
          servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in
          misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  2 dell'art. 121 del
          decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   sono
          determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo
          dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'
          assistenziali;
                   b) sostituzione  dei  trasferimenti  di  cui  alla
          lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
          alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF, con riduzione delle
          aliquote  erariali  in  modo  tale  da mantenere il gettito
          complessivo  dell'IRPEF  inalterato;  aumento dell'aliquota
          della  compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
          non  potra'  comunque essere superiore a 450 lire al litro;
          istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
          inferiore  al  20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
          assegnazioni     alle    regioni    del    gettito    delle
          compartecipazioni,  al  netto  di quanto destinato al fondo
          perequativo   di   cui   alla  lettera  e),  avvengono  con
          riferimento   a   dati  indicativi  delle  rispettive  basi
          imponibili regionali;
                   c) determinazione   delle   esatte   misure  delle
          aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare,
          tenuto  conto  della regolazione delle quote riversate allo
          Stato   ai   sensi  dell'art.  26,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  la  copertura
          complessiva dei trasferimenti aboliti;
                   d) previsione   di   meccanismi   perequativi   in
          funzione  della  capacita'  fiscale  relativa ai principali
          tributi  e  compartecipazioni  a  tributi erariali, nonche'
          della  capacita'  di  recupero  dell'evasione fiscale e dei
          fabbisogni  sanitari;  previsione, inoltre, di un eventuale
          periodo  transitorio,  non  superiore  ad  un triennio, nel
          quale  la  perequazione  possa  essere  effettuata anche in
          funzione  della spesa storica; cio' al fine di consentire a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni  e  di  erogare  i  servizi  di  loro competenza a
          livelli  essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il territorio
          nazionale,    tenendo   conto   delle   capacita'   fiscali
          insufficienti  a  far  conseguire  tali  condizioni e della
          esigenza   di   superare   gli   squilibri  socio-economici
          territoriali;
                   e) previsione  di  istituire  un fondo perequativo
          nazionale   finanziato  attingendo  alla  compartecipazione
          all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
          a  questa  finalizzazione  anche  quota parte dell'aliquota
          della  compartecipazione  all'accisa  sulla  benzina di cui
          alla medesima lettera b);
                   f) revisione   del   sistema   dei   trasferimenti
          erariali  agli  enti  locali  in funzione delle esigenze di
          perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva
          e   alla   capacita'   fiscale   relativa  all'ICI  e  alla
          compartecipazione    all'IRPEF    non    facoltativa.    La
          perequazione  deve  basarsi  su quote capitarie definite in
          relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
          infrastrutturali,  nonche'  alle  situazioni  economiche  e
          sociali   e   puo'   essere   effettuata,  per  un  periodo
          transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
                   g) [previsione   di  un  periodo  transitorio  non
          superiore   al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione  e'
          vincolata  ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  una spesa definita in
          funzione   della   quota   capitaria  stabilita  dal  piano
          sanitario  nazionale;  la rimozione del vincolo e' comunque
          coordinata  con  l'attivazione  del sistema di controllo di
          cui  alla  lettera  i);  gli  eventuali  risparmi  di spesa
          sanitaria  rimangono  attribuiti  in ogni caso alla regione
          che li ha ottenuti];
                   h) estensione  dei  meccanismi di finanziamento di
          cui  alla  lettera  b)  alla  copertura  degli oneri per lo
          svolgimento  delle  funzioni  e dei compiti trasferiti alle
          regioni,  ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  ad  esito  del  procedimento  di identificazione delle
          risorse  di  cui  all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
          1997,  tenuto  conto  dei  criteri  definiti  nelle lettere
          precedenti,  nonche'  dei  criteri  previsti  dall'art. 48,
          comma  11,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
          applicabile;
                   i) previsione  di  procedure  di monitoraggio e di
          verifica  dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base ad
          appropriati  parametri  qualitativi e quantitativi, nonche'
          di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
          condizionando  al loro rispetto la misura dei trasferimenti
          perequativi  e  delle  compartecipazioni; razionalizzazione
          della  normativa  e  delle  procedure  vigenti in ordine ai
          fattori  generatori  della spesa sanitaria, con particolare
          riguardo  alla  spesa  del  personale,  al  fine di rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo;
                   l) previsione   di   una  revisione  organica  del
          trattamento  e del regime fiscale attualmente vigente per i
          contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
          versati ad enti o casse, al fine di:
                     1)   riconoscere   un   trattamento  fiscale  di
          prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
          Servizio   sanitario  nazionale,  come  disciplinati  dalle
          disposizioni  attuative  della  legge  30 novembre 1998, n.
          419;
                     2)  assicurare la parita' di trattamento fiscale
          tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
                     3)   garantire   l'invarianza   complessiva  del
          gettito  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          fisiche;
                   m) coordinamento  della  disciplina da emanare con
          quella  attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a
          statuto  speciale,  salvo  i  profili attribuiti alle fonti
          previste dagli statuti di autonomia;
                   n) estensione    anche    alle    regioni    della
          possibilita'  di partecipare alle attivita' di accertamento
          dei  tributi  erariali,  in analogia a quanto gia' previsto
          per  i comuni dall'art. 44 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
                   o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
          delle  province  al  gettito  dell'IRAP di cui all'art. 27,
          commi  1,  2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  e  conseguente rideterminazione dei trasferimenti
          erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
          garantire  la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
          la   copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  25 novembre  1996,  n.  599, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
          della  suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
                   p) previa  verifica  della  compatibilita'  con la
          normativa  comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto
          ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
          benzine,  nei  limiti  della  quota  assegnata  alle stesse
          regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
          in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
          di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
          aumento  del  gettito della quota statale dell'accisa sulle
          benzine  accertato nelle regioni per effetto della prevista
          riduzione della quota regionale;
                   q) definizione delle modalita' attraverso le quali
          le   regioni  e  gli  enti  locali  siano  coinvolti  nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma;
                   r) previsione,  anche  in  attuazione  delle norme
          vigenti,  di  misure  idonee  al conseguimento dei seguenti
          principi e obiettivi:
                     1)    le    misure   organiche   e   strutturali
          corrispondano  alle  accresciute  esigenze  conseguenti  ai
          conferimenti  operati  con  i decreti legislativi attuativi
          della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                     2)  le  regioni  siano coinvolte nel processo di
          individuazione  di  conseguenti  trasferimenti  erariali da
          sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
          di  tributi  erariali  e  di predisposizione della relativa
          disciplina.
                 2.  L'attuazione  del  comma  1  non deve comportare
          oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e per i
          bilanci  del  complesso  delle regioni a statuto ordinario,
          deve   essere  coordinata  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  relativi  al  patto  di stabilita' interno di cui
          alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente
          con  i  principi  e  i  criteri direttivi di cui alla legge
          30 novembre  1998,  n. 419. Anche al fine del coordinamento
          con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
          dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
          attuativi  della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e nel
          rispetto  delle procedure, dei principi e criteri direttivi
          stabiliti  dalla  medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
          piu'    decreti    legislativi   possono   essere   emanate
          disposizioni correttive e integrative.
                 3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi di cui al
          comma  1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
          parere  da  parte  delle competenti Commissioni permanenti,
          successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
          previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista  per  l'esercizio  della delega. Le Commissioni si
          esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
          decreti  legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  previsti  dal  presente articolo e previo parere
          delle  Commissioni  parlamentari competenti, possono essere
          emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
          integrative o correttive.
                 4.   All'art.   17,   comma   6,   lettera  b),  del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 marzo  1995,  n.  85, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
          decreto-legge  2 ottobre  1995,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 novembre  1995, n. 507, le
          parole:  "ad  eccezione  dei  consumi  di energia elettrica
          relativi   ad  imprese  industriali  ed  alberghiere"  sono
          soppresse.
                 5.  All'art.  4 del decreto-legge 30 settembre 1989,
          n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 novembre  1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                   a) (omissis);
                   b) il comma 2 e' abrogato.
                 6.  Al  fine  di  agevolare  il raggiungimento degli
          obiettivi  di  cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
          adottato  a  Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
          prodotta  da  fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
          autoproduzione  e  per  qualsiasi  uso  in  locali e luoghi
          diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
          addizionali   erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli  oneri
          derivanti  dall'attuazione  del presente comma, pari a lire
          26  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001, si
          provvede,  quanto  a  lire  6 miliardi mediante le maggiori
          entrate  derivanti  dal  comma  5,  e per la parte restante
          mediante  utilizzazione  delle  risorse  di cui all'art. 8,
          comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
                 7.  L'esercizio  di impianti da fonti rinnovabili di
          potenza  elettrica  non  superiore a 20 kw, anche collegati
          alla  rete,  non  e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
          53,   comma  1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
          sia  autoprodotta  che  ricevuta  in  conto scambio, non e'
          sottoposta    all'imposta   erariale   ed   alle   relative
          addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e il gas stabilisce le condizioni per
          lo  scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
          all'esercente dell'impianto.
                 8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
          26 ottobre  l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
          le  parole:  "e  sempreche'  non cedano l'energia elettrica
          prodotta alla rete pubblica" sono soppresse.
                 9 (omissis).
                 10.  Nel  comma  7  dell'art.  17  del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono
          ad  appositi  capitoli  dell'entrata del bilancio statale e
          restano   acquisite   all'erario"   sono  sostituite  dalle
          seguenti: "sono versate direttamente ai comuni".
                 11.  I trasferimenti alle province sono decurtati in
          misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
          dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
          provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
          cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
          recupero   dell'intero   ammontare  dell'anzidetto  maggior
          gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
          di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
          obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
          comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
          pari    alla    somma   del   maggior   gettito   derivante
          dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
          b)  del  comma  2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
          1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione  di  cui  al  comma  10 del presente articolo,
          diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
          dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni.
                 12.  L'ente  liquidatore  e' tenuto a garantire agli
          enti  locali interessati il diritto di verificare, mediante
          l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
          accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
          competenza sui consumi di energia elettrica.
                 13.  Le  operazioni  di  conferimento d'azienda o di
          rami   d'azienda   poste  in  essere  in  esecuzione  della
          normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 19 dicembre
          1996,  concernente  norme  comuni  per  il  mercato interno
          dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
          medesima   natura  concernente  il  riassetto  del  settore
          elettrico  nazionale  prevista  da  tale  normativa, non si
          considerano   atti  di  alienazione  ai  fini  dell'imposta
          sull'incremento  di valore degli immobili e si applicano ad
          esse  le  disposizioni  dell'art. 3, secondo comma, secondo
          periodo,  e  dell'art.  6,  settimo  comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 643, e
          successive modificazioni.
                 14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
                 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
                 16.  Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
          consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
          ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
                   a) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni,  con  potenza  impegnata fino a 30 kW: 7
          lire;
                   b) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino
          a 3000 kW: 10,5 lire;
                   c) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni,  con  potenza impegnata oltre 3000 kW: 4
          lire.
                 17.  L'art. 60 del testo unico approvato con decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  si interpreta nel
          senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
          comma  2,  dello stesso testo unico, previste per l'imposta
          di  consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
          applicabilita'  alle  addizionali  comunali, provinciali ed
          erariali  all'imposta  di  consumo  sull'energia elettrica,
          come  stabilito  dall'art.  6,  comma  4, del decreto-legge
          28 novembre  1988,  n.  511, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
          comunali  e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
          elettrica,  e  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge
          30 settembre  1989,  n. 332, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27 novembre   1989,  n.  384,  in  tema  di
          addizionali  erariali  all'imposta  di consumo sull'energia
          elettrica.
                 18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                   a) al  comma  5  dell'art.  3  sono  soppresse  le
          parole:  "e,  qualora  non  modificate  entro  il  suddetto
          termine, si intendano prorogate di anno in anno";
                   b) al  comma  1  dell'art.  37  sono  soppresse le
          parole da: ", nel limite della variazione percentuale" fino
          alla fine del comma".
                 - Si  riporta  il  testo  del  comma  8 dell'art. 24
          (Trattamento economico) del gia' citato decreto legislativo
          n. 165/2001:
                 "8.  Ai  fini  della  determinazione del trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 (Mobilita) del
          contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
          lavoro del personale del comparto Ministeri del 1° febbraio
          1999 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001):
                 "Art.   4   (Assegnazione  temporanea  presso  altra
          amministrazione).  -  1.  Il  dipendente,  a  domanda, puo'
          essere  assegnato  temporaneamente ad altra amministrazione
          anche  di  diverso  comparto  che  ne  faccia richiesta per
          utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando").
                 2.  Le  assegnazioni  temporanee  di  cui al comma 1
          vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le
          procedure  previste attualmente dai rispettivi ordinamenti,
          previa  informazione  alle  organizzazioni sindacali di cui
          all'art.   8,   comma  1  del  CCNL  sottoscritto  in  data
          16 febbraio 1999.
                 3.   Il   personale   assegnato  temporaneamente  in
          posizione di comando presso altra amministrazione, continua
          a    coprire    un    posto   nelle   dotazioni   organiche
          dell'amministrazione  di  appartenenza, che non puo' essere
          coperto  per  concorso  o  per  qualsiasi  altra  forma  di
          mobilita'.
                 4. La posizione di comando cessa al termine previsto
          e  non  puo'  superare la durata di 12 mesi rinnovabili una
          sola volta.
                 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma
          4,   il   dipendente   puo'  chiedere,  in  relazione  alla
          disponibilita'  di  posti in organico, il passaggio diretto
          all'amministrazione  di  destinazione, secondo le procedure
          di   cui   all'art.   27  del  CCNL  sottoscritto  in  data
          16 febbraio   1999   e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'art.  20, comma 1, lettera c), penultimo periodo della
          legge  n.  488/1999,  che rende prioritarie le procedure di
          mobilita'.   In   caso   contrario  il  dipendente  rientra
          all'amministrazione di appartenenza.
                 6.  Il  comando  puo'  cessare,  prima  del  termine
          previsto  dal  comma  4,  qualora  non prorogato ovvero per
          effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o
          per  il  venir meno dell'interesse dell'amministrazione che
          lo ha richiesto.
                 7.  La  posizione  di  comando puo' essere disposta,
          senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
                   1)   qualora  norme  di  legge  e  di  regolamento
          prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione
          temporanea,     comunque     denominata,    presso    altra
          amministrazione;
                   2)  per  gli  uffici di diretta collaborazione del
          Ministro e dei Sottosegretari;
                   3)   per   gli  enti  di  nuova  istituzione  sino
          all'istituzione  delle  relative  dotazioni organiche ed ai
          provvedimenti di inquadramento.
                 8.  Il  dipendente  in  assegnazione temporanea puo'
          partecipare    alle    procedure    selettive   predisposte
          dall'amministrazione   di   appartenenza   ai   fini  delle
          progressioni   interne   di   cui   all'art.  15  del  CCNL
          sottoscritto  in  data 16 febbraio 1999 e, qualora consegua
          la  posizione  economica  superiore  cessa  contestualmente
          dall'assegnazione  temporanea. Le iniziative di formazione,
          aggiornamento   e   qualificazione   restano   disciplinate
          dall'art. 26 del citato CCNL.
                 9.  L'assegnazione  temporanea  di  cui  al presente
          articolo  non  pregiudica  la posizione del dipendente agli
          effetti  della  maturazione dell'anzianita' lavorativa, dei
          trattamenti  di  fine lavoro e di pensione e dello sviluppo
          professionale.
                 10.  La  disciplina del presente istituto, anche con
          riferimento  alla  durata di cui al comma 4, decorre per le
          assegnazioni temporanee disposte dal 1° gennaio 2001.
                 11.  I limiti temporali del comma 4 non si applicano
          nei confronti di coloro che gia' si trovano in assegnazione
          temporanea   alla  data  del  31 dicembre  2000.  Per  tale
          personale  le  amministrazioni assumono tutte le iniziative
          per  favorire,  entro  il  31 dicembre  2001  il  passaggio
          diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilita' sara'
          confermata  la  posizione di comando sino alla revoca dello
          stesso.
                 12.  La  spesa  per  il  personale  di  cui ai commi
          precedenti    e'    a    carico   dell'amministrazione   di
          destinazione.
                 13.  Nulla  e'  innovato  per  la  disciplina  delle
          assegnazioni  temporanee disposte in relazione a specifiche
          esigenze  dell'amministrazione  di  appartenenza  nei  casi
          previsti  da disposizioni di legge o di regolamento qualora
          sia  necessario  assicurare  particolari  e  non  fungibili
          competenze  attinenti  agli  interessi dell'amministrazione
          che  dispone  la  temporanea diversa assegnazione e che non
          rientrano   nei   compiti   istituzionali   della  medesima
          (posizione  di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione temporanea
          di  cui  al  presente  comma  viene  data  informazione  ai
          soggetti  sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del
          16 febbraio 1999".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  46  della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  recante  "Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)":
                 "Art.  46  (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
          previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
          fondo  per  gli  investimenti per ogni comparto omogeneo di
          spesa   al   quale   confluiscono   i   nuovi  investimenti
          autorizzati,   con  autonoma  evidenziazione  contabile  in
          allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
                 2.  Con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su  proposta  del Ministro competente, da emanare
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
          bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
                 3.  A  decorrere  dall'anno  2003  il  fondo per gli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
          rifinanziato  con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
                 4.   In   apposito  allegato  al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.
                 5.  I  Ministri competenti presentano annualmente al
          Parlamento,  per  l'acquisizione  del parere da parte delle
          commissioni  competenti,  una  relazione  nella quale viene
          individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
          fondo".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante  "Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)":
                 "Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte
          salve  le risorse destinate all'attuazione degli interventi
          e  dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
          iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi
          natura  di  trasferimenti  alle imprese per contributi alla
          produzione  e  agli  investimenti  affluiscono  ad appositi
          fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
                 2.  I  contributi a carico dei fondi di cui al comma
          1,   concessi   a   decorrere  dal  1° gennaio  2003,  sono
          attribuiti   secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il
          Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
                   a) l'ammontare  della quota di contributo soggetta
          a  rimborso  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento
          dell'importo contributivo;
                   b) la  decorrenza  del  rimborso  inizia dal primo
          quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
          piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
          secondo quinquennio;
                   c) il  tasso  d'interesse  da applicare alle somme
          rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
          0,50 per cento annuo.
                 3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
          concessioni,  i  decreti  interministeriali  di  natura non
          regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          caso  di  inadempienza  provvede  con  proprio  decreto  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
                 4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali
          al  rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
          al  presente articolo costituiscono norme di principio e di
          coordinamento.   Conseguentemente   gli   enti  interessati
          provvedono   ad   adeguare   i   propri   interventi   alle
          disposizioni di cui al presente articolo.
                 5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non
          si  applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
          concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
          con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
          contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
          concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
          al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
          agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
          disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
          l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
          articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
          definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
          2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
          citata legge n. 488 del 1992".
                 - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 70
          (Disposizioni  in  materia di asili nido) della gia' citata
          legge n. 448/2001:
                 "5.  Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti
          pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione
          tra   esigenze   professionali  e  familiari  dei  genitori
          lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di  bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri uffici i
          micronidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla
          cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
          particolare   flessibilita'   organizzativa  adeguata  alle
          esigenze  dei  lavoratori  stessi,  i  cui  standard minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281".
                 - Si riporta il testo dell'art. 2 (Istituzione delle
          Autorita'  per  i  servizi di pubblica utilita) testo della
          legge  14 novembre  1995,  n.  481  recante  "Norme  per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi   di   pubblica  utilita",  come  modificato  dalla
          presente legge:
                 "Art.  2  (Istituzione delle Autorita' per i servizi
          di pubblica utilita). - 1. 39. (omissis).
                 40.  Le  somme  di  cui  al  comma  38,  lettera b),
          afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
          e  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas sono
          versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
                 41. (omissis)".
             Note all'art. 19.
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          5 agosto  1978,  n. 468 recante "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio":
                 "Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  - 1. Il bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza  dal  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
          un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
          pluriennale espone separatamente:
                   a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
          alla   legislazione   vigente   (bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente);
                   b) le  previsioni  sull'andamento  delle entrate e
          delle  spese  tenendo  conto degli effetti degli interventi
          programmati     nel     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
                 2.  Il  bilancio  pluriennale  e' redatto per unita'
          previsionali   di   entrata  e  di  spesa;  nell'ambito  di
          quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
          di  conto  capitale  verso  i  principali  settori di spesa
          decentrata.    Il   bilancio   pluriennale   non   comporta
          autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le
          spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
                 3.   Nelle   note   preliminari  che  illustrano  le
          previsioni  complessive  del  bilancio  pluriennale, devono
          essere  motivate  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle
          previsioni  contenute  nel precedente bilancio pluriennale,
          indicando   le   variazioni   derivanti   dagli   andamenti
          tendenziali   dell'economia   e   quelle   derivanti  dagli
          interventi programmatici.
                 4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito
          articolo del disegno di legge di bilancio.
                 La  versione prevista alla lettera a) del comma 1 e'
          integrata  con  gli  effetti  della legge finanziaria e dei
          provvedimenti  collegati  alla  manovra di finanza pubblica
          eventualmente gia' approvati".